art. 1350 c.c.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 2]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, [978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente [960] e dell'enfiteuta [959];
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss.];
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971];
7) i contratti di anticresi [1960 ss.];
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1572];
9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di associazione [2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.];
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [1965 ss.];
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 782, 918, 1284 3, 1351, 1392, 1403, 1503 3, 1543 1, 1978, 2096, 2125, 2328, 2333 3, 2463, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2821, 2879; c.p.c. 29, 807, 813; c. nav. 237, 242, 249, 278, 328 ss. 375, 565 2, 852, 857, 864] (2).