Gianko, perfettamente.
La risposta riguardo le responsabilità vale ancora così come il consiglio di rivolgersi senza indugio a un legale. Se non o fai ho l'impressione che poi la causa sarà tra i condomini e non verso coloro che per scarsa perizia hanno causato il danno.
La responsabilità non si è ancora prescritta (art. 2947 cod.civ.) ma verifica cosa è stato fatto e nel caso nessuno abbia agito (cioè l'amministratore) fai pressione nei suoi confronti e, se del caso, azione legale. La cosa vale anche se nel frattempo è cambiato perchè anche il nuovo ha il dovere di tutelare il bene comune ancorché il danno sia stato causato prima del suo insediamento. (per darti un esempio non importa se un tubo si è rotto prima del suo insediamento o meno, lo fa riparare senza indugio)
Per quanto riguarda la forma di convocazione, che avevo perfettamente compreso, aggiungo che essa non è rilevante se non per eventuale responsabilità diretta dell'amministratore nella scelta dell'impresa.
Infatti, Enzo6 sbaglia quando considera valida solo la forma di assemblea che conosce, ovvero quella convocata dall'amministatore e relega a "carbonara", cioè priva di effetti tutte le altre, che comprendono le assemblee c.d. autoconvocate. Assemblee in cui si trovano solo coloro che sono interessati a sostenere la spesa. Se Enzo6 avesse ragione la spesa non si sarebbe potuta comunque sostenere, cosa evidentemente priva di ogni ragione giuridica o logica.
Ribadisco che nella vita condominiale è possibile che un gruppo di condomini, visti i ripetuti rifiuti degli altri condomini a sostenere una spesa, possano autoconvocarsi e procedere sulla base di quanto stabilito tra di loro, sostenendone il costo.
Se prendiamo a esempio quanto esposto da Gianko, da un punto di vista legale ci sono state due assemblee.
La prima, "ufficiale", è terminata con una decisione negativa, cioè l'assemblea non ha approvato la spesa voluttuaria (di questo si tratta) esprimendo un voto contrario maggioritario e l'amministratore deve avere chiuso il verbale coerentemente (tra l'altro 300 a favore 500 contrari e 200 assenti).
La seconda assemblea, autoconvocata (presente o meno l'amministratore) è iniziata appena finita la riunione ufficiale quando i 300 millesimi, che comunque volevano la spesa, hanno iniziato una nuova riunione alla quale partecipavano solo loro e deliberavano di sostenere la spesa e i criteri di ripartizione. Questa delibera è perfettamente valida anche se la maggioranza (700/1000) non era stata convocata o presente. Tant'è che, correttamente, come nelle assemblee "carbonare" anche i 200/1000 astenuti o non presenti sono stati ritenuti indenni dalle relative spese. Decisione che in assemblea "ufficiale" non è possibile in quanto la delibera assunta a maggioranza vincola TUTTI.
Di questa assemblea è possibile che ci sia un verbale trascritto nel libro delle assemblee (se vi era presente l'amministratore) o un verbale comunicato all'amministratore (nell'ipotesi in cui l'amministratore non fosse presente) tenuto nella corrispondenza.
Infine, i 700/1000 non avevano titolo di impugnare la delibera assembleare "carbonara" perchè non erano toccati dalla decisione e perchè non era proibito neanche a loro partecipare al godimento dell'innovazione, sostenendone la relativa quota di spesa
Kurt