ermanno capozzi
Membro Junior
Il riferimento normativo è la Legge 122/2010, in quanto non si tratta di variazione d'uso, ma semplice variazione di disposizione di tramezzi interni, altrimenti sarebbe stato necessario il P.D.C. (articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001). Per quanto riguarda il tecnico, non dichiarerebbe il falso, perchè i lavori sono stati effettivamente fatti. Non è tenuto a sapere quando. Non essendo il tecnico d.d.l., ma avendo meramente funzione di controllo sul rispetto delle normative.
Se vi servono approfondimenti, posso anche inviarvi almento una decina di sentenze C.d.C.
Aggiunto dopo 23 minuti :
Il concetto fondamentale da sottolineare, purtroppo non chiaro neppure ai V.U., almeno di Roma, è nella differenza fondamentale tra "variazione destinazione d'uso" e "manutenzione ordinaria o straordinaria" di un immobile non destinato alla permanenza stabile di persone.
Se vi servono approfondimenti, posso anche inviarvi almento una decina di sentenze C.d.C.
Aggiunto dopo 23 minuti :
Il concetto fondamentale da sottolineare, purtroppo non chiaro neppure ai V.U., almeno di Roma, è nella differenza fondamentale tra "variazione destinazione d'uso" e "manutenzione ordinaria o straordinaria" di un immobile non destinato alla permanenza stabile di persone.