Mi sembra un po troppo semplificativo dire che il decreto ingiuntivo sia cosi quasi inutile .
Va premesso che l amministratore ha l obbligo di procedere con decreto ingiuntivo nel termine di 6 mesi. Una volta emesso e dotato di provvisoria esecutività, se senza esito , l amministratore ha l obbligo di attivare la procedura esecutiva
Oltre al lavoro di rito per ottenere il decreto ingiuntivo ( corredo notifiche avvisi assemblee, consuntivi preventivi e riparti ,bilancio condominio le diffide effettuate ) , a livello pratico si tratta di inquadrare ogni singolo moroso , ottenere le informazioni circa il suo stato lavorativo e generale , la storia del condomino , se ricorrente in ritardi , o se cambiamneto improvviso da regolarita a morosita, il perdurare della morosita etc. . sa seguito della diffida di un legale ( preceduta dalal diffida del amministratore) a fronte della quale si addebitano anche su per giu un centinaio di euro per spese legali , già si ha il saggio del debitore , poi il procedere al decreto va valutato su una situazione puntuale col debitore , in caso il debitore si sottragga a dare spiegazioni o a sottoscrivere un impegno di rientro, l amministratore visto che è un suo obbligo deve sottoporre all assemblea il rischio dell ìa infruttuosita dell azione ed eventualmente cosi ottenere l esonero dal obbligoo.
In caso in cui si sia senza esonero l amministratore rischia per legge e dovrebbe procedere col decreto.
Qualora sia infruttuoso anche il decreto , in tal caso lo sara solo nei confronti di chi effettivamente insolvente critico , il passo dell esecuzione non è detto che si debba andare direttamente sul immobile , si puo procedere col precetto verso banca , presso terzi es stipendio, etc , ed in ultima si procede al pignoramento dell immobile.
Quindi l amministratore con ragionevolezza valuta , concede tempo etc quindi seppur magari non rispetta tassativamente i termini di legge , non puo ignorare de plano i suoi obblighi , fatto salvo l esonero.
Nel caso esposto , l ammnistratore deve valutare che in caso di "caldeggiare" o meno , nel sottoporre lavori straordinari voluttuari seppur sottomessi ovviamente alla volontà del assamblea che decide , si espone verso i contrari che procedano per inerzia nel perseguire secondo legge i morosi, specie se non abbia sottoposto la situazione dei recuperi e delle morosita all'assemblea ottenendone l esonero per le posizioni piu critiche e irrecuperabili.
Altresi esiste il fondo delle spese straordinarie.
Il riparto di eventuali spese voluttuarie vanno ripartite secondo legge , non potendo essere ripartite solo sui piu "abbienti " spero di aver capito male ma sarebbe oltre che completamente illeggittimo, sarebbe abberrante .
Pertanto non vi è un divieto diretto nel approvare spese voluttuarie straordinarie , ma queste indirettamente non possono esere approvate qualora la situazione dei morosi determini un dissesto grave finanziario del condominio , in tal caso l Amministratore ,si troverebbe responsabile per la gestione del dissesto, e dovrebbe adottare tutte le cautele del caso , a partire di sottoporre tramite odg , non solo le spese voluttuarie ma anche lo stato di dissesto del condominio.
Ripeto di dissesto secondo regole contabili di analisi del bilancio o secondo situazione patrimoniale provvisoria in corso di esercizio se il dissesto si formi e o concretizzi tale in corso di esercizio.
Spero di essere stato chiaro .