La legge n.39 del 1989 dice:
. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi
per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione;
b) con l’iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.
Se vogliamo essere pignoli, qui si parla di impiego, albi, ruoli, ordini, registri. Ora facciamo a gara a vedere quali altre attività potremmo fare che non rientrano nella c).
Direi che in questi tempi, dove va molto di moda, pubblicizzare per bello i lavori saltuari, temporanei, precari, dove tutti si dovrebbero improvvisare a fare tutto, l'art.c) é scaduto da un pezzo!