fformica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Qui viene riportata una sentenza che conferma per l'agente basta aver messo in contatto le due parti per far maturare il diritto alla provvigione,anche se l'affare viene concluso molto tempo dopo.La fattispecie ove a concludere l'affare sia altro mediatore,ricade a rigor di logica sotto il medesimo caso interessato da questa sentenza: nella fattispecie non cambia nulla se a concludere l'affare è il cliente che contatta direttamente il proprietario,ovvero il cliente che fa partire una trattativa con altra persona,agente a sua volta o meno che sia....il diritto alla provvigione da parte di chi per primo ha mesos in relazione le controparti,rimane evidentemente inalterato.

"Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione all'agenzia immobiliare, il cui incaricato aveva fatto visitare l'immobile, tra gli altri, a persona che, successivamente e dopo la scadenza del mandato all'agenzia, si era determinata ad acquistare contattando direttamente il venditore).
Cassazione civile , sez. III, 11 aprile 2003, n. 5762
 

fformica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
qui ho trovato una lunga dscusisone sull'argomento ove emerge l'importanza della firma di un foglio di visita.
Un agente correttamente -a mio avviso- scrive:

architetto says:
23 gennaio 2009 at 11:03
@ MAX1970:
Prima cosa: Io sono un AI regolarmente iscritto al ruolo!
Seconda cosa: “comunque la vostra ignoranza mi spaventa”.
Le sentenze tienile per te. Non si tratta di ignoranza ma di interpretare una legge di per se poco chiara e incompleta che inevitabilmente porta a diverse interpretazioni.
- Art. 1758 del CC: Pluralità di mediatori:
Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.“
Questo è quello che dice il codice civile STANDO AL CODICE CIVILE e non a quello che si dice in giro….
La pluralità di mediatori però è una cosa che si decide a priori ed è già concretizzata durante le visite agli immobili e durante le trattative.
“un cliente ha diritto di scegliere la sua agenzia di fiducia per portare avanti una trattativa, spesso in base alla convenienza e ai servizi offerti!”
su questo sono d’accordo con te ma la scelta deve avvenire prima di visionare un immobile e non dopo. Oltretutto (e questo vale per tutti gli intervenuti che rivendicano il foglio di visita) se vale questo tuo principio, vale anche con il foglio di visita firmato. Quest’ultimo infatti attesta che quel cliente ha visto con quell’agenzia l’immobile per la prima volta ma se poi uno può scegliere con chi portare avanti la trattativa , allora a che cosa mi serve il foglio di visita????

http://www.immobiliare.com/2009/01/...ile-con-unagenzia-ma-lo-acquista-con-unaltra/
 

fformica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Altra sentenza di cassazione,chiarissima:

In pratica dice che l'intervento di altro mediatore deve essere stato accordato preventivamente,non si può certo vedere un immobile con agente A e poi pretendere di far partire la tratattiva con agente B senza pagare provvigione alcuna ad A.

Ecco la sentenza:

Cassazione, 21/6/00 n. 8443



”Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., SOLTANTO quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di COMUNE INTESA, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.”


ancora:

Cassazione, 16/1/97 n. 392


”Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è SUFFICIENTE che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che ANCHE LA SOLA ATTIVITA’ CONSISTENTE NEL RITROVAMENTO O NELL’INDICAZIONE dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.”


...credo non vi sia altro da aggiungere,se non un generico invito a far penetrare nel cliente la consuetudine a firmare fogli di visita,coerentemente col detto popolare "patti chiari,amicizia lunga".
 

Tommaso Badano

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sono d'accordo ma se si parte dalla buona fede non capisco perchè far firmare foglio visita.
Non è una regola generale: se faccio visitare una casa a persone che conosco (vivo in un paese) spesso non faccio firmare nulla. Se consegno una planimetria faccio firmare sempre. Se porto persone che non conosco in casa d'altri in loro assenza lo faccio firmare perché se il cliente mi chiede poi chi gli ho portato almeno glie lo so dire. Nel malaugurato caso in cui avvenisse un furto in una casa di cui ho le chiavi (tieni presente che quasi tutte le case che tratto sono seconde case e i proprietari non ci sono), avere un foglio visita firmato con i dati delle persone che vi sono entrate mi rassicura un po'. Anche perché qui i furti nelle seconde case non sono mancati in passato. In sostanza, ci tengo per potermi creare un archivio di tutte le visite fatte anche per motivi di statistica. Mi ripeto, ogni realtà è diversa e il foglio visita, oltre a essere un documento che tutela i nostri diritti, può avere anche altre funzioni a seconda del modo di lavorare di ognuno di noi.
 

fformica

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Concordo pienamente,Tommaso....poi far firmare un documento di questo tipo ha anche valenza psicologica.Ad esempio il furbastro di ieri,si è palesato per quello che era al momento in cui gli ho mostrato il foglio di visita.Non lo avessi fatto,avrebbe al 90% dopo la visita cercato di contattare lui stesso il padrone,oppure altro agente poco o punto etico per avere il ribasso sulle provvigioni....
 

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