seiya79

Membro Attivo
Agente Immobiliare
buona sera, ho stipulato un contratto 3 più 2 canone agevolato con cedolare secca. La domanda è la seguente, nel contratto, anziché scrivere per le spese di condominio vedi allegato g, è stata inserita la dicitura: spese di condominio a carico del conduttore. Oggi mi è stato suggerito di chiudere il contratto,e rifarlo, perché se un dirigente A.g. Entrate rileva tale errore, potrei perdere il requisito della cedolare secca pagando come da tassazione ordinaria, è che in aggiunta essendo esserci un vizio di forma il contratto sarebbe nullo, ma è mai possibile tutto ciò? Grazie
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ciao Luna, di primo acchito avrei dato anch'io una risposta analoga alla tua. Sono andato poi a rivedere la legge 431/1998 e soprattutto il DM 30 dicembre 2002 che fissa i criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali ed in effetti all'art. 1 comma 12 si legge: " I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma". Quindi lascia intendere che le parti non possano introdurre pattuizioni contrastanti da quelle espressamente indicate nei tipi di contratto standard. La famosa tabella riportata nell'allegato G sarebbe quindi inderogabile. Detto questo non so che tipo di sanzioni potrebbero essere applicate in caso di contestazioni stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma
 
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Gugly

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Penso che il dubbio sollevato dalla scrivente sia fondato : una circolare esplicativa vieta infatti di includere forfetariamente le spese condominiali (oneri accessori) nel costo della locazione ,ciò in quanto la procedura darebbe adito ad una contestazione sulla congruità del canone agevolato stesso.
La peggior conseguenza , in caso di rilievo da parte della Ag.d.E. sarebbe il ricadere nella casistica di un normale contratto a canone libero (ovvero 4 anni + 4 con revoca delle agevolazioni)
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Indubbiamente il costo del condominio affibbiato in toto al conduttore è in contrasto con la normativa del canone agevolato.
Quali conseguenze pratiche questo possa avere per @seiya79 non so.

Ma @Luna_ non lavorava all'ADE?
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Si. infatti ho risposto su :) le spese condominiali non vanno specificate . basta la classica frase generica

Le spese condominiali vanno inserite al di fuori del canone di locazione.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il punto è leggermente diverso.
Nei contratti a canone concordato è previsto che le spese vengano ripartite secondo una tabella, peraltro piuttosto incompleta, stabilita dal ministero.
Nel suo caso invece tutto è stato addossato all'inquilino, e non si può fare, da cui la domanda di quali possano essere le conseguenze.
 

Studio Roversi

Membro Attivo
Professionista
Il caso in dibattito riguarda una questione di diritto, non una questione tributaria. Se un funzionario delle Entrate dovesse contestare la clausola, ma lo escluderei (il funzionario non controlla che una specifica tabella guidi il riparto degli oneri in una locazione convenzionata, controlla ben altro: le firme, il canone annuo, la durata e il regime fiscale, ma ai soli fini del carico tributario, se dovuto (registro, bollo e sanzioni), non può sanzionarti in alcun modo, perchè il Fisco si occupa solo di tasse, non di diritto privato ed è obbligata a registrare qualsiasi atto tassabile, anche se è civilisticamente nullo.

Ma ipotizziamo che l'attenzione del nostro funzionario, con la mentalità del gabelliere, si focalizzi sul mancato richiamo espresso alla tabella di riparto degli oneri condominiali (sono semplici movimenti finanziari/rimborsi al condomino-locatore e non corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili), accarezzando per un attimo (ma solo per un attimo) l'idea dell'elusione/evasione, ossia che la clausola inserita preveda in maniera surrettizia l'emergere del corrispettivo, che vuol dire in parole povere che la clausola mascheri il canone (quota dell'imposta evasa dal locatore attraverso l'addebito all'inquilino di spese di sua spettanza).

L'interesse nel dedurre una violazione del genere è del tutto teorica. Se l'assioma poggia su questo "primitivo" livello (teorico), ai fini pratici della tassazione dell'atto, che cosa potrà mai fare il gabelliere, nel rispetto delle regole fiscali, se in atto non è quantificata (anche forfetariamente) una specifica determinata somma X ulteriormente tassabile? In questo specifico frangente (prima registrazione) il gabelliere ha le mani legate, non può liquidare ulteriori somme tassabili puramente ipotetiche, ossia non può liquidare il futuro, può solo tassare il presente, prendere atto della clausola e dell'addebito sul conduttore, ma non può rifiutare l'atto.

Il contratto in question non è nullo, ma contiene solo una clausola difforme dal contratto-tipo, in quanto, è innegabile, attribuisce al locatore un indebito vantaggio. Sotto questo profilo, l'accollo al conduttore di spese non dovute comporta un illegittimo incremento del canone, con le conseguenze previste dall'art.13, co.5 della L.431, secondo cui il conduttore può presentare, nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, domanda di ripetizione d'indebito, ossia la restituzione delle somme prive di causa indebitmente versate ovverorichiedere al giudice la riconduzione del contratto a condizioni conformi a quanto previsto dalle norme vigenti: il giudie, in questo caso, sostituirebbe la clausola non conforme con quella di legge, ma la tipologia contrattuale rimarrebbe invariata, in forza dell'"eterointegrazione"(art.1339 c.c.): questa cosa l'ho imparata da Penny qualche tempo fa.

Tutt'al più, se si è cultori del mito della certezza del diritto, si formalizzi una scrittura privata modificativa (il contratto-tipo contiene la clausola finale "Qualunque modifica al presente contratto ecc.") che può essere registrata. Ma, passata l'euforia della raggiunta certezza del diritto, ci si dedichi ad altro.
 

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