Quindi se nel contratto si inserisce una clausola che in caso di ritardi dei pagamenti la rata sara’ maggiorata degli interessi dell’ x%
siamo di fronte a una clausola penale soggetta al pagamento di 200 € in fase di registrazione?
No. Lo ha ribadito Cassazione lo scorso febbraio.
La clausola penale che prevede interessi di mora per ritardato pagamento del canone e degli oneri accessori non sconta una propria imposta di registro, poiché – ha ribadito la Suprema Corte – la clausola penale “non ha una causa propria e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta; dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall’inadempimento dell’obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall’obbligazione contrattuale”.
“Le clausole penali” – ha chiarito la Suprema Corte - non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell’oggetto del contratto (v. Cass. dell’08/10/2020, n. 21713, in motiv.), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare”.
L’art.1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie) stabilisce, però, che “i crediti per i fitti e le pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora”.
Pertanto, salvo patto contrario, devi prima mandare la lettera di costituzione in mora e poi richiedere la corresponsione degli interessi moratori.
Se la spedisci via posta ordinaria, la data di inizio del computo degli interessi è la data di ricezione della comunicazione: l’atto è efficace dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.