mauro.

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi se nel contratto si inserisce una clausola che in caso di ritardi dei pagamenti la rata sara’ maggiorata degli interessi dell’ x%
siamo di fronte a una clausola penale soggetta al pagamento di 200 € in fase di registrazione?
 

Paolo Morini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
No, sono due istituti diversi.

Il deposito cauzionale (art.11 della legge 431 del 1998) svolge una funzione di garanzia per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, canone di locazione compreso: se è versato dal conduttore non è dovuto alcun importo a titolo di imposta di registro, se, invece, è versato da un soggetto terzo, sconta l’imposta di registro (importo del deposito cauzionale x 0,50%, con minimo di 200 euro).
Ok grazie, dal tuo messaggio precedente avevo interpretato diversamente, e infatti mi suonava molto strano.
Resta il fatto di come si siano espresse le Corti di Giustizia Tributarie su quei 200 euro e l'Ade che continua dritto per la sua strada.
 

Sommadeiquadrati

Membro Junior
Professionista
Quindi se nel contratto si inserisce una clausola che in caso di ritardi dei pagamenti la rata sara’ maggiorata degli interessi dell’ x%
siamo di fronte a una clausola penale soggetta al pagamento di 200 € in fase di registrazione?

No. Lo ha ribadito Cassazione lo scorso febbraio.

La clausola penale che prevede interessi di mora per ritardato pagamento del canone e degli oneri accessori non sconta una propria imposta di registro, poiché – ha ribadito la Suprema Corte – la clausola penale “non ha una causa propria e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta; dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall’inadempimento dell’obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall’obbligazione contrattuale”.

“Le clausole penali” – ha chiarito la Suprema Corte - non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell’oggetto del contratto (v. Cass. dell’08/10/2020, n. 21713, in motiv.), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare”.

L’art.1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie) stabilisce, però, che “i crediti per i fitti e le pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora”.

Pertanto, salvo patto contrario, devi prima mandare la lettera di costituzione in mora e poi richiedere la corresponsione degli interessi moratori.

Se la spedisci via posta ordinaria, la data di inizio del computo degli interessi è la data di ricezione della comunicazione: l’atto è efficace dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
 

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