Dunque, basarsi su "l'ho visto" è un modo poco professionale di operare.
assolutamente vero dopo 20 anni faccio quello che posso, ma è averlo seguito è gia qualcosa
, la pura teoria talvolta è fuorviante
CCIAA Udine:
LO SPORTELLO TEMPORARY SHOP
In tale ottica le parti sostengono anche la specifica modalità di locazione costituita dalla locazione transitoria prevista dall'art. 27, comma 5, L. 392/78 (“Temporary Shop”). Confcommercio e Confedilizia costituiscono anzi sin d’ora nelle loro sedi provinciali uno Sportello Informativo Temporary Shop. «In attesa che vengano superate – come si auspica – le rigidità della legge 392 del 1978, che costituisce freno alla immissione sul mercato degli immobili a uso commerciale e terziario e al loro utilizzo in modo corrispondente agli interessi e alle esigenze di proprietari e conduttori – condividono Domini e Scalettaris –, la tipologia della locazione transitoria può rappresentare una valida opzione alternativa, anche in ragione del fatto che la proprietà immobiliare non è indotta oggi a sottoscrivere contratti di lunga durata in un momento di scarsa domanda o comunque di canoni decrescenti, in presenza anche di concomitanti sempre maggiori aggravi tributari. Nel contempo tale soluzione appare idonea a soddisfare le esigenze dei conduttori, soprattutto con riferimento alla imprenditoria giovanile, che abbiano la necessità o l'interesse a disporre di spazi e locali per un periodo di tempo ridotto anche in vista della possibilità di verificare gli esiti e l'andamento di nuove iniziative commerciali».
LE IPOTESI DI CONTRATTO
A parere delle associazioni firmatarie, tra i contratti di locazione transitoria possono indicarsi non soltanto le ipotesi di vendita a seguito di fallimento/asta, di vendita in blocco (es.) di mobili, arredi reperiti sul mercato (rimanenze o prototipi), di vendita stock merce di magazzino (fino a esaurimento scorte), di vendita prodotti specifici legati a festività, di vendita in occasione di eventi e manifestazioni, di vendita temporanea causata dall’effettuazione di lavori nella sede dell’impresa, ma anche le ipotesi di attività commerciali per le quali esigenze obiettive e reali, indicate nel contratto, proprie dell'avvio dell'attività (anche in via sperimentale) ovvero del corso e dello sviluppo dell'attività stessa impongano o comunque consiglino e giustifichino la previsione iniziale di durata limitata del contratto di locazione.
L’ASSISTENZA IN ASSOCIAZIONE
Confedilizia e Confcommercio raccoglieranno le manifestazioni di interesse e forniranno ai loro iscritti informazione e consulenza sulle caratteristiche della locazione a carattere transitorio e sulla redazione dei contratti. Confcommercio assicurerà inoltre a tutte le imprese l’assistenza amministrativa in merito all’apertura dell’attività commerciale. Per informazioni: