Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Vero, ma probabilmente si tratta del caso in cui un inquilino ha denunciato la proprietà dichiarando di non essere consapevole...

In ogni caso, come sempre in Italia si norma pensando di essere in Germania...
Per la verità, era successo al ... proprietario, che entrando nel proprio "Nuovo" stabile, ancora senza etichette sui campanelli, si trovò sul portone il vigile urbano che chiedeva informazioni su dove abitasse il Tal dei Tali, cioè lui stesso. E a risposta affermativa, si è ritrovato in mano una cartella di pagamento multa e ingiunzione a lasciare immediatamente l'alloggio....
Ovviamente risolse la cosa per quanto riguarda l'Abitare. Non so se sia però riuscito ad evitare la sanzione.
 

Aidualc

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La mancanza di agibilità potrebbe trasformarsi in problema locando a un extracomunitario, oppure mi ricordo un caso in cui l'inquilina era libera professionista (ditta individuale) e non aveva potuto utilizzare l'indirizzo di casa come sede della partita IVA perché l'immobile, di nuova costruzione, ancora non aveva ottenuto i titoli.

Es., in un comune dove opero, queste sono le richieste cui un inquilino extracomunitario (e un proprietario!) deve ottemperare per, per esempio, un ricongiungimento familiare. Non sono da poco!

DOCUMENTI DA CONSEGNARE CON LA RICHIESTA :
1- fotocopia di un documento d’identità del richiedente (Carta d’identità o Passaporto);

2- certificato di conformità edilizia ed agibilità -in alternativa produrre
- dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (vedi modulo allegato) compilato e firmato dal proprietario dell’abitazione;
- dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ( elettrico, termico,ecc) ai sensi del DM 37/2008, completa dei prescritti allegati;
- certificato di possesso dei requisiti tecnico professionale di cui all'art.1 della Legge n. 46/90. Tale documentazione dovrà essere prodotta anche in caso di alloggio dichiarato agibile prima del 13/03/1990. ( data di entrata in vigore della Legge n° 46/1990)

3-fotocopia di un documento d’identità del proprietario dell’abitazione;

4- fotocopia di un documento d’identità (Passaporto o Carta di identità) di tutti i cittadini stranieri per cui si richiede il ricongiungimento o l’ospitalità;

5- fotocopia del disegno dell’abitazione in scala 1:100 FIRMATA , in originale, dal proprietario;

6- fotocopia planimetrie catastali;

7-fotocopia del contratto d’affitto oppure del contratto di comodato d’uso gratuito;

8- fotocopia dell’ultima Idoneità dell’alloggio ritirata solo se esistente certificato di agibilita';

9- 2 marche da bollo da € 16,00;
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Si chiama "idoneità abitativa": curioso che sia applicata solo nei confronti degli extra-comunitari....
Noi italiano potremmo abitare in 40 in una stanza.... (si fa per dire)
 

Aidualc

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si chiama "idoneità abitativa": curioso che sia applicata solo nei confronti degli extra-comunitari....
Noi italiano potremmo abitare in 40 in una stanza.... (si fa per dire)

Esatto! Concordo su tutto!
La motivazione, a quanto ho capito, è questa:
L'inquilino é visto dalla legge come parte debole, l'extracomunitario pure (passando sopra a tutti i se e ma del caso), quindi regole più stringenti affinché non finiscano ad abitare in tuguri (e ho conosciuto persone abitanti in case fatiscenti senza allacci). Il tutto portato all'eccesso si trasforma come al solito una ulteriore stortura.
Hu
Intanto gli italiani sono tutti in secondi piani più mansarda o terra/primo dove i garage sono trasformati in zone giorno con cucine a gas, e a tutti sta bene così.

Invece, nell'altro caso citato (libera professionista con ditta individuale senza sede nella casa di residenza), pure lì problemi, soprattutto tutto a livello fiscale per non poter detrarre diverse spese.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Jan80

Membro Senior
Professionista
Quanto espone @FrancescaG è molto differente da quanto scritto finora. Intanto si deve distinguere se l'immobile sia stato costruito o ristrutturato "pesantemente" dopo il giugno del 2003, dato che si parla di due agibilità differenti.
Nel nostro caso si tratta di un immobile a fine di un intervento di ristrutturazione edilizia, che formalmente è ancora un cantiere. Perché questo? Perché i tecnici non possono presentare la variante a fine lavori con comunicazione di fine lavori dato che dovrebbero presentare OBBLIGATORIAMENTE la Scia per agibilità entro 15 gg dalla fine lavori. Tutto questo perché le difformità riscontrate a fine opere sono tali da non far risultare abitabili i locali del sottotetto (tra l'altro suppongo che ciò sa avvenuto per la modifica a livllo nazionale delle definizioni tecniche uniformi).
Quindi nessun tecnico si prenderà carico di una falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 481 C.P.
Non c'entrano nulla quindi i discorsi sui vecchi stabili privi da sempre dell'abitabilità, qui si parla del nuovo che deve sottostare alla normativa attuale.

Io vedo solo tre uscite: o i tecnici trovano una soluzione per far rientrare la situazione in qualche deroga, o si rimette mano all'immobile, o si declassa la mansarda a locali non abitabili. Ci sarebbe znche la quarta che prevederebbe la dimenticanza di chiedere l'agibilità, ma oramai i controlli sono divenuti stringenti!
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Se ha le travi non penso siano di 3 cm, se l'altezza deve essere 2,70 e sotto trave ho 2,67 ma dove non ho la trave ho 2,90 per dire l'altezza media è superiore a 2,70 e va bene, almeno da noi guardano l'altezza media, se no i locali sottotetto non sarebbero trasformabili in stanze (li mi pare si arrivi anche fino a 2,40 per l'agibilità di altezza media, i bagni di sicuro, in tante casi da noi sono 2,40 di altezza).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto