leonard

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..........Accettazione con beneficio di inventario

nozione
(art. 490 c.c.)
è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto


Con l'accettazione pura e semplice l'erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; questa conseguenza può non sempre essere conveniente per l'erede, perché se nel patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l'erede sarà tenuto comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l'eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto.

A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);

i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)

le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare, e per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare.

In tutti gli altri casi l'accettazione beneficiata è facoltativa, ma qual è l'effetto del beneficio d'inventario?

Ci risponde l'art. 490, che dopo aver affermato che l'effetto principale dell'accettazione beneficiata consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, ne specifica le conseguenze. In particolare con l'accettazione beneficiata l'erede:

conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto

non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;in tal modo l'erede eviterà una damnosa ereditas, estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio

i creditori dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza (e quindi prima) dei creditori dell'erede


Vediamo, ora, la forma richiesta dalla legge per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.).

forma dell'accettazione beneficiata
è necessario l'atto pubblico a pena di nullità; la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale
entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La trascrizione consente all'erede di pagare regolarmente i creditori o i legatari (art. 495 c.c.)
la dichiarazione di accettazione deve preceduta o seguita dall'inventario


L'erede che accetta l'eredità con beneficio di inventario può trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, in tal caso:

erede nel possesso dei beni ereditari
(art. 485 c.c.)
deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non fa l'inventario entro i tre mesi, si considera che abbia accettato puramente e semplicemente; ugualmente accade se compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità
erede non in possesso dei beni ereditari
(art. 487 c.c.)
può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto

Come si vede l'accettazione con beneficio di inventario deve essere pur sempre preceduta o seguita dall'inventario; diversamente avrà l'efficacia di una accettazione pura e semplice, ma che cos'è l'inventario?

Rispondiamo: è una operazione dal carattere prevalentemente contabile (artt. 769 e ss. c.p.c.) che serve a determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario; l'art. 775 c.p.c. indicando analiticamente il contenuto del processo verbale dell'inventario, ci fa capire in maniera precisa in cosa consiste l'inventario.

Non bisogna credere che con l'accettazione con beneficio d'inventario il chiamato all'eredità non divenga erede; al contrario diverrà erede, ma i suoi poteri sul patrimonio del defunto non saranno certamente quelli pieni che gli sarebbero derivati dalla accettazione pura e semplice; con l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in quello dei creditori e dei legatari; proprio perché l'erede amministra pur sempre delle cose sue, l'art. 491 c.c. prevede la sua responsabilità per l'amministrazione solo per colpa grave. Pagati i creditori e i legatari con l'attivo disponibile del patrimonio ereditario (art. 495 c.c.), l'erede non sarà responsabile per i crediti rimasti ancora insoddisfatti, mentre i creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme che sono ancora loro dovute.

Chiudiamo l'argomento riportando le ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario;

decadenza dal beneficio di inventario
alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione (art. 493 c.c.)
omissioni o infedeltà nell'inventario (art. 494 c.c.)
nelle altre ipotesi previste dall'art. 505 c.c. (inosservanza delle procedure previste dalla legge)
 

sylver71

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se non ricordo male qualcuno che sta più in alto di noi aveva chiesto e raccomandato che si evitasse di finire
in scambi del genere.

Sono sempre distruttivi. :triste:

E' proprio un peccato che l'alto contenuto tecnico delle argomentazioni venga a volte offuscato da interventi
che ricadono in questioni personali.

Credo che a volte la migliore parola rimanga sempre quella non detta. :^^:
 
H

hares

Ospite
si, peccato che mio padre non'è morto (e faccio tutti gli scongiuri):disappunto:
il mio problema accade quando, tu che sei proprietario sulla carta da sempre, ti ritrovi col problema in quanto tuo padre gestiva il bene come se fosse suo (ma col tuo c..lo)...... sin ora è andata sempre bene ....... ma la realtà che io conoscevo era ben altra (pensavo che le cose fossero fatte regolarmente) ....... anche perchè ero così tanto in giro per l'italia e non solo che non avevo certo il tempo di occupami della cosa. Nemmeno la dichiarazione dei redditi ho mai fatto io, in quanto se l'è sempre vista lui col commercialista.
poi egli litiga (in realtà a questo punto, sappiamo che era loro intenzione [gli inquilini] già da tempo di litigare in quanto la loro situazione patrimoniale è disastrosa .....per non parlare di quella familiare)
io vengo a conoscenza di tutte le cose
ed ora sono qui a capire come posso rimediare ......

mia unica vera colpa, è non essermi interessato direttamente alla faccenda...... ma a chi racconto che tornavo a casa 3 volte l'anno e mio figlio non mi riconosceva mettendosi a piangere?

Aggiunto dopo 4 minuti :

Se non ricordo male qualcuno che sta più in alto di noi aveva chiesto e raccomandato che si evitasse di finire
in scambi del genere.

Sono sempre distruttivi. :triste:

E' proprio un peccato che l'alto contenuto tecnico delle argomentazioni venga a volte offuscato da interventi
che ricadono in questioni personali.

Credo che a volte la migliore parola rimanga sempre quella non detta. :^^:
punti di vista
il confronto porta sempre frutti belli e brutti
ma sempre frutti sono

Aggiunto dopo 1 :

personalmente ritengo che oggi siano stati belli
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Professionista
ma non sarebbe il caso adesso di farla finita????
Devi avere sempre l'ultima parola????
Hai torto, nonostante le tue giustificazioni, la giustizia in italia non ammette ignoranza.
in ogni caso ti auguro di risolvere nel modo migliore la questione.
 

sylver71

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ok Hares.

Ti auguro di sistemare per il meglio e magari che ti possano fare lo sconto o una dilazione che ti possa
addolcire la pillola.

Per quanto ne so io la colpa delle cose che accadono non è mai tutta di uno ma bisogna avere l'onestà
ed il coraggio di ammettere la propria parte.

E tu lo hai fatto :ok:
 
H

hares

Ospite
ma non sarebbe il caso adesso di farla finita????
Devi avere sempre l'ultima parola????
Hai torto, nonostante le tue giustificazioni, la giustizia in italia non ammette ignoranza.
in ogni caso ti auguro di risolvere nel modo migliore la questione.

si, per tua sfortuna io devo avere sempre l'ultima parola
in merito al famoso detto "la legge non ammette ignoranza" ...... sai benissimo cosa hai scoperto
non ho mai preteso di avere ragione e.... volevo solo capire......
tu non sei mai stato curioso di sapere in merito a qualcosa che ti tocca nel profondo oltre che nella tasca?
grazie per gli auguri

PS il pollice in basso mi è sfuggito -...... non volevo
 

rikymor

Nuovo Iscritto
Io ho una carta firmata dall'inquilino in cui dice che conviene a pagare il basso affitto in nero senza che venga fatto il contratto di locazione e che nel caso ci fossero problemi col fisco lui si impegna a pagare il dovuto...sono tutelato in questa maniera credo...o sbaglio???
 

enrikon

Membro Senior
Io ho una carta firmata dall'inquilino in cui dice che conviene a pagare il basso affitto in nero senza che venga fatto il contratto di locazione e che nel caso ci fossero problemi col fisco lui si impegna a pagare il dovuto...sono tutelato in questa maniera credo...o sbaglio???
:shock: :shock: :shock:
SBAGLI!!!
Hai in mano una carta in cui si dice che evadi le tasse.
E come penseresti di usarla???

P.S.: controlla se il foglio è di tipo leggermente assorbente e se presenta delle tratteggiature a metà. ...prima di buttarlo via potrebbe servirti a qualcosa... ;)
 

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