brina82

Membro Storico
Professionista
Voi sul contratto potete scrivere cio' che volete comunque le normative di riferimento sono sempre L. 27 luglio 1978, n. 392 e la legge 9 dicembre 1998, n. 431 in particolar modo all'art 3 di cui al comma
6." Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi."
cio' significa che la scadenza massima è sei mesi, se te la manda prima non commette nessun "reato", è giuridicamente inopportuno mettere un preavviso di un anno dato che la fonte normativa superiore al vostro accordo tra le parti dichiara che il preavviso è di sei mesi!

i "motivi gravi" andrebbero dimostrati...

Invece faccio un altro esempio: se entrambe le parti, locatore e conduttore, fossero d'accordo per una tipologia di contratto che preveda un preavviso di rescissione di un paio di mesi invece che di 6, sarebbe in tal caso possibile o vincerebbe comunque la norma? Grazie.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Invece faccio un altro esempio: se entrambe le parti, locatore e conduttore, fossero d'accordo per una tipologia di contratto che preveda un preavviso di rescissione di un paio di mesi invece che di 6, sarebbe in tal caso possibile o vincerebbe comunque la norma? Grazie.
io preferirei andare in deroga ai patti definiti dal ministero inserendo la dicitura:

Il conduttore, anche se non ricorrono gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di due mesi.

In caso di omissione si fa riferimento al contratto standard, la deroga è consentita purché in maniera esplicita.
 

topcasa

Membro Storico
i "motivi gravi" andrebbero dimostrati...

Invece faccio un altro esempio: se entrambe le parti, locatore e conduttore, fossero d'accordo per una tipologia di contratto che preveda un preavviso di rescissione di un paio di mesi invece che di 6, sarebbe in tal caso possibile o vincerebbe comunque la norma? Grazie.
Augurissimi
 

brina82

Membro Storico
Professionista
io preferirei andare in deroga ai patti definiti dal ministero inserendo la dicitura:

Il conduttore, anche se non ricorrono gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di due mesi.

In caso di omissione si fa riferimento al contratto standard, la deroga è consentita purché in maniera esplicita.

Salve. Scusate se insisto ancora su questo tema. Quindi rispetto ai sei mesi si può derogare inserendo per esempio 2 al posto di 6. E' possibile trovare una fonte normativa al riguardo per favore? Mi viene in mente che così come non se ne possono inserire 7 non se ne possono inserire neppure 2...

Sto chiudendo un contratto di affitto (con un agente immobiliare gentilissimo) in cui vorrei inserire proprio il "preavviso di due mesi" anzichè di sei. Lui è d'accordo (dice che il proprietario di casa si fida di lui quindi se accetta lui va bene) ma sostiene che per legge ne occorrono almeno 3. Vi risulta? Grazie.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Voi sul contratto potete scrivere cio' che volete comunque le normative di riferimento sono sempre L. 27 luglio 1978, n. 392 e la legge 9 dicembre 1998, n. 431 in particolar modo all'art 3 di cui al comma
6." Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi."
cio' significa che la scadenza massima è sei mesi, se te la manda prima non commette nessun "reato", è giuridicamente inopportuno mettere un preavviso di un anno dato che la fonte normativa superiore al vostro accordo tra le parti dichiara che il preavviso è di sei mesi!

Se te la manda prima dei 6 mesi siamo d'accordo che non sta facendo nulla di strano...
Mi chiedo ora se uno nel contratto cambia la dicidura mettendo il preavviso di un mese anzichè 6... Si può fare o no? In base a cosa? Grazie.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Allora vado a ricordi:
La legge 431/1998 stabilisce le linee guida delle locazioni che fino ad allora erano poco definite.

questa legge e le seguenti modificazioni fissano i componenti del contratto di locazione, ed in caso del diritto di recesso non obbligano il conduttore ad una disdetta anticipata di 6 mesi ma indica lo standard solo in caso le parti non abbiamo provveduto a indicare nel contratto il periodo scelto.

Quindi il periodo di recesso anticipato (come molti altri parametri del contratto) è a scelta delle parti. In mancanza di intesa e quindi di scrittura sul contratto verrà applicato quanto stabilito dalla L 431 (6mesi)

Qui trovi una guida esaustiva:
http://www.sunia.it/documents/10157/070e8390-54b6-436f-996f-c9a32793251f
 

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