Rosa1968

Membro Storico
Se ciò fosse vero allora l'atto precedente dovrebbe essere ritenuto nullo... ...?
potrebbe nel termine di 10 anni richiesta l'azione di risoluzione da parte dell'acquirente.
Ti rispondo sulle mie conoscenze.
Il notaio come pubblico ufficiale, deve informare le parti dell'assenza o meno di questo certificato e saranno le parti che autonomamente decideranno come procedere, in questo caso l'atto non rischia la risoluzione mi spiego? Le clausole che di solito consiglia il notaio, in base agli accordi delle parti possono essere che la parte venditrice si impegnerà a sua cura e spese ad esperire tutte le pratiche per il rilascio, oppure se ne fa carico l'acquirente esonerando la parte venditrice. Solo così l'atto non rischia, diversamente in assenza di accordi contrattuali l'obbligo ricade sul venditore con la conseguenza che l'atto potrà essere risolto nel caso non ottemperi.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
sull'atto è riportato che le dotazioni dei requisiti necessari per l'abitabilità sono stati richiesti alla fine di marzo dello stesso 2011
Scusate l'ignoranza ma non capisco cosa qui si intende dicendo che sono stati richiesti " le dotazioni dei requisiti".
A me sembra che una cosa è chiedere la dotazione del certificato e altra cosa è richiedere che siano soddisfatti i requisiti mancanti. Posso chiedere chi è il soggetto che richiede tali dotazioni?
Sull'atto è una dichiarazione di parte o del notaio?

Dici che
Mancano quei lavori che consentono di richiedere il certificato.
Non dici nulla in merito ai lavori che mancano! L'agibilità di solito si chiede a lavori ultimati.
Diversamente quale sarebbe li problema...?
A seconda dei lavori che ci sono da fare cambia la situazione, mi pare ovvio
 

Rosa1968

Membro Storico
Sicuramente ha lasciato indietro lavori nelle parti comuni. Non poteva rogitare senza la fine dei lavori a meno che non abbia rogitato a rustico ma non mi pare.
Pyer intendeva questo. Infatti vi é una causa con il condominio per i lavori non ultimati una causa per spese arretrate ci saranno stati ancora appartamenti invenduti e il comune che molto probabilmente ha bloccato i termini per mancanza di documenti nella pratica di richiesta agibilità. Ora la causa avrà il suo corso ma nel frattempo il soggetto che deve vendere non ha tempo di attendere.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Sicuramente ha lasciato indietro lavori nelle parti comuni. Non poteva rogitare senza la fine dei lavori a meno che non abbia rogitato a rustico ma non mi pare.
Pyer intendeva questo. Infatti vi é una causa con il condominio per i lavori non ultimati una causa per spese arretrate ci saranno stati ancora appartamenti invenduti e il comune che molto probabilmente ha bloccato i termini per mancanza di documenti nella pratica di richiesta agibilità. Ora la causa avrà il suo corso ma nel frattempo il soggetto che deve vendere non ha tempo di attendere.

Esattamente.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Macché venuto alla ribalta negli ultimi 10/15 anni, è dal 1934 che ci vuole e quindi che occorre verificare se c'è e, in caso contrario, verificarne i motivi dell'assenza. Così si inguaiano le persone


@mata, ti posso assicurare che in 35 anni di professione - anche se la necessità dell'abitabilità esiste dal 1934 - fino al 2010 /legge 122, se l'abitabilità c'era, bene, ma, in caso contrario, si citava "edificato in data antecedente al settembre 1967" e amen per tutti.

Io trovo molto scorretto che adesso alcuni notai non vogliano stipulare in mancanza dell'abitabilità, quando sanno benissimo che l'inosservanza spesso è colpa dei comuni...
 
M

mata

Ospite
@mata, ti posso assicurare che in 35 anni di professione - anche se la necessità dell'abitabilità esiste dal 1934 - fino al 2010 /legge 122, se l'abitabilità c'era, bene, ma, in caso contrario, si citava "edificato in data antecedente al settembre 1967" e amen per tutti.

Io trovo molto scorretto che adesso alcuni notai non vogliano stipulare in mancanza dell'abitabilità, quando sanno benissimo che l'inosservanza spesso è colpa dei comuni...
Anch'io faccio la professione da parecchio tempo e posso garantirti che la questione è sempre stata affrontata: a) se c'era, c'era, se non c'era occorreva vedere il perché e comunque riportarlo all'acquirente. b) La L. 122/2010 non c'entra niente perché riguarda la conformità catastale. c) i notai non possono non rogitare in assenza di abitabilità ma occorre che abbiano contezza delle obbligazioni stabilite dalle parti e che non siano in conflitto con le norme. d) ante '67 é solo la dichiarazione imposta dall'art. 40 della L. 47/85 nell'atto e non c'entra niente con l'abitabilità o la conformità edilizia.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
la questione è sempre stata affrontata: a) se c'era, c'era, se non c'era occorreva vedere il perché e comunque riportarlo all'acquirente

Assolutamente no.

b) La L. 122/2010 non c'entra niente perché riguarda la conformità catastale.

La conformità catastale comporta di conseguenza quella urbanistica.
E' da allora che sono diventati tutti zelanti (e ipocriti). Compresi i comuni.

c) i notai non possono non rogitare in assenza di abitabilità

Vacci a discutere tu, quando capita...
Hanno talmente paura di rimetterci dei soldi che diventano più realisti del re...
 
M

mata

Ospite
Mi spice contraddirti Bagudi, ma almeno in questo studio lavoriamo coscientemente e non per 300 euro a "relazione", come le chiama Groupon, ma facendo assistenza tecnica completa, dalla proposta/preliminare fino al rogito.
Per quanto riguarda gli altri punti, ti confermo che il catasto non c'entra niente con i permessi comunali. Il notaio riporta quel che è statuito sul preliminare o che dicono le parti, a meno che non siano in contrasto con le norme e non mi è mai successo che vi si opponessero. Buon wend!
 

planet01

Membro Ordinario
Il certificato di Agibilità, prima Abitabilità, e prima ancora licenza di Abitabilità, d'uso o di occupazione, è stato reintrodotto dal Testo Unico sull'edilizia L.380/2001, ma prima ancora, come Certificato di Abitabilità, dal Testo unico delle leggi sanitarie nel 1994, che ne introduceva proprio l'obbligo di produzione. Detto ciò, varie sentenze della Corte di Cassazione hanno ben spiegato che un immobile privo di Agibilità, può essere commercializzato, ma nelle trattative bisogna tenere conto di tale aspetto e quindi applicare un deprezzamento per la mancanza del requisito di Agibilità. Però consiglierei di vedere meglio la situazione, perché il certificato viene richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e se i lavori non sono finiti, non vedo in che modo possa essere stato chiesto il certificato di Agibilità. A meno che non sia stata fatta una comunicazione di ultimazione parziale dei lavori, con collaudo statico parziale e quindi con conseguente richiesta del certificato, ma solo se l'immobile era già in possesso di tutti i requisiti di salubrità, igiene e sicurezza e sicurezza anche degli impianti tecnologici. In questo caso, in zone non vincolate, il Comune ha 30 giorni di tempo per emettere il certificato di agibilità, in zone vincolate i giorni passano a 60. in caso di non risposta dell'ente, resta valido il silenzio assenso ma solo se è stato espresso il parere positivo preventivo dell'ASL competente. Inoltre il D.L.69/2013 ha introdotto la possibilità di autocertificare l'agibilità con un tecnico abilitato o con il direttore dei lavori. Quindi bisognerebbe capire perché non c'è ancora l'agibilità di questo immobile, quali sono le reali cause ostative.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Mi intrometto...qualora il certificato di abitabilità manchi per mancato completamento degli oneri di urbanizzazione? Condominio anni 90.l'acquirente puó un domani aver problemi?

La richiesta é stata fatta anni or sono...
 
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