Secondo me dovresti approfondite quando sono stati interrotti i termini e perché. Dopo leggo meglio il tuo post iniziale e ti dico il mio parere.
..Fai pure cara..
Attendo il tuo prezioso parere.
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Secondo me dovresti approfondite quando sono stati interrotti i termini e perché. Dopo leggo meglio il tuo post iniziale e ti dico il mio parere.
potrebbe nel termine di 10 anni richiesta l'azione di risoluzione da parte dell'acquirente.Se ciò fosse vero allora l'atto precedente dovrebbe essere ritenuto nullo... ...?
Scusate l'ignoranza ma non capisco cosa qui si intende dicendo che sono stati richiesti " le dotazioni dei requisiti".sull'atto è riportato che le dotazioni dei requisiti necessari per l'abitabilità sono stati richiesti alla fine di marzo dello stesso 2011
Non dici nulla in merito ai lavori che mancano! L'agibilità di solito si chiede a lavori ultimati.Mancano quei lavori che consentono di richiedere il certificato.
A seconda dei lavori che ci sono da fare cambia la situazione, mi pare ovvioDiversamente quale sarebbe li problema...?
Sicuramente ha lasciato indietro lavori nelle parti comuni. Non poteva rogitare senza la fine dei lavori a meno che non abbia rogitato a rustico ma non mi pare.
Pyer intendeva questo. Infatti vi é una causa con il condominio per i lavori non ultimati una causa per spese arretrate ci saranno stati ancora appartamenti invenduti e il comune che molto probabilmente ha bloccato i termini per mancanza di documenti nella pratica di richiesta agibilità. Ora la causa avrà il suo corso ma nel frattempo il soggetto che deve vendere non ha tempo di attendere.
Macché venuto alla ribalta negli ultimi 10/15 anni, è dal 1934 che ci vuole e quindi che occorre verificare se c'è e, in caso contrario, verificarne i motivi dell'assenza. Così si inguaiano le persone
Anch'io faccio la professione da parecchio tempo e posso garantirti che la questione è sempre stata affrontata: a) se c'era, c'era, se non c'era occorreva vedere il perché e comunque riportarlo all'acquirente. b) La L. 122/2010 non c'entra niente perché riguarda la conformità catastale. c) i notai non possono non rogitare in assenza di abitabilità ma occorre che abbiano contezza delle obbligazioni stabilite dalle parti e che non siano in conflitto con le norme. d) ante '67 é solo la dichiarazione imposta dall'art. 40 della L. 47/85 nell'atto e non c'entra niente con l'abitabilità o la conformità edilizia.@mata, ti posso assicurare che in 35 anni di professione - anche se la necessità dell'abitabilità esiste dal 1934 - fino al 2010 /legge 122, se l'abitabilità c'era, bene, ma, in caso contrario, si citava "edificato in data antecedente al settembre 1967" e amen per tutti.
Io trovo molto scorretto che adesso alcuni notai non vogliano stipulare in mancanza dell'abitabilità, quando sanno benissimo che l'inosservanza spesso è colpa dei comuni...
la questione è sempre stata affrontata: a) se c'era, c'era, se non c'era occorreva vedere il perché e comunque riportarlo all'acquirente
b) La L. 122/2010 non c'entra niente perché riguarda la conformità catastale.
c) i notai non possono non rogitare in assenza di abitabilità
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