naturalmente, se il caso fosse questo, si tratterà di riuscire a fornire le prove che le cose son andate così
In teoria posso essere d’accordo che non sarebbe corretto: in pratica, se anche si considerasse il contratto efficace, per l’avveramento della condizione (cioè per aver disatteso la necessaria buona fede in pendenza della condizione stessa), il primo effetto sarebbe quello di dover pagare le provvigioni, magari ricevendo una caparra inferiore a quanto dovuto all’agente, e dovendo aspettare fino alla data prevista per il rogito, prima di poter mettere in mora l’acquirente e considerarlo inadempiente.
Pensi valga la pena , in termini di tempo e soldi, anche ammesso che “la proposta è vincolata al mutuo”, sia interpretabile come avveramento, se l’acquirente cambia
idea ?
In questo caso, potrebbe essere che l’acquirente abbia semplicemente cambiato idea, come potrebbe essere che abbia avuto davvero problemi di lavoro, con un reddito inferiore al previsto: la sostanza resta che la banca non ha erogato il mutuo, come da condizione.
Possiamo dire che l’acquirente ha approfittato della condizione scritta male ? Forse si.
Ma la sostanza non cambia.
Le condizioni sospensive sono armi a doppio taglio: perché possano realmente tutelare le parti, servirebbe che fossero scritte in modo chiaro, e che ne fossero comprese le implicazioni, cioè che tutti gli agenti le sapessero formulare bene e spiegare meglio.
Cosa che non avviene spesso, purtroppo.
Quindi meglio passare oltre, ed evitare di incaponirsi con acquirenti scadenti, e pensare a vendere ad altri seriamente.