M

marcellogall

Ospite
Concordo
Aggiungo anche che però se dovessimo avere più copie di atti originili il 964T deve essere versato..

Non mi risulta; recentemente ho presentato 3 copie originali (una per l'ufficio e due per venditore e acquirente) e non ho dovuto versare alcun contributo speciale.
Le nuove disposizioni non dicono nulla in proposito ma sarei ben lieto di avere precisazioni in merito.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Marcello, avevo una nota che mi ha fatto una dipendente dell'ADE (per fortuna ho ottimi rapporti :)) dove c'era scritto che la registrazione con rilascio di più copie originali comportava il versamento dei tribti speciali..

Adesso la cerco e casomai te la posto

P.s. sappiamo che le varie Ade fanno un pò quello che vogliono e credono anche a seconda dei vari funzionari con cui ci si rapporta
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Circolare ADE n. 26/E del 1 giugno 2011.
Al punto 4.2 specifica che" per la registrazione dei contratti di locazione, comodati e PRELIMINARI DI VENDITA non sono più dovuti i diritti per le copie rilasciate, che in precedenza erano richiesti con il codice tributo 964T "

Se vai un pochino più avanti del punto 4.2 e precisamente alla pagina19, troverai anche scritto:
- Restano in ogni caso dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di locazione per i quali é stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati dalle disposizioni introdotte con l'articolo 3 del decreto legislativo.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Bisogna vedere se la 3° copia venga considerata come accessoria o ordinaria.. Da quello che mi hanno detto a me in ADE è accessoria e quindi si dovrebbe far pagare il 964T...

Resta inteso che non sono sicuro nemmeno io di questa cosa e che molte "nuove direttive" che adottano i vari funzionari sono andate spesso in contrasto con il DL e la circol 26
 
M

marcellogall

Ospite
Se vai un pochino più avanti del punto 4.2 e precisamente alla pagina19, troverai anche scritto:
- Restano in ogni caso dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di locazione per i quali é stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati dalle disposizioni introdotte con l'articolo 3 del decreto legislativo.

Ho parlato di tributi speciali riguardanti i preliminari di compravendita e non di contratti di locazione con regime di cedolare secca.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La circolare dell'ADE, n.26, del 1 giugno 2011é vero che si riferisce alla cedolare secca, ma il principio dei tributi speciali, a mio parere, é sempre quello.
A meno che tu non abbia un'altra circolare.
 

Belletti Paolo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Colleghi,
mi trovate in accordo con Marcellogall, quindi portando all'ADE 3 originali non si pagano piu' i tributi al 964T, una rimane all'ADE e 2 originali vendono restituiti.
Per quando riguarda la tassazione fissa sono 168,00 euro
e le marche da bollo
generalmente si superano 100 righe 14,62 x 6 = 87,72 euro
ipotizziamo le schede catast. 6 x 1 = 6,00 euro

quindi circa 130 euro per parte
rimane a carico di parte acquirente lo 0,50% della caparra confirmatoria

Io generalmente faccio cosi', ma alcuni studi fanno pagare tutto alla parte acquirente.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Oltre alla caparra sono previsti degli acconti da versare successivamente? (es. 30.000)
Sarebbero subito tassati al 3% anche se non ancora versati (ulteriori 90€ nella lista spese)
 
M

marcellogall

Ospite
La circolare dell'ADE, n.26, del 1 giugno 2011é vero che si riferisce alla cedolare secca, ma il principio dei tributi speciali, a mio parere, é sempre quello.
A meno che tu non abbia un'altra circolare.

La circolare è sempre quella. l'esenzione dei tributi speciali riguarda il rilascio di copie riguardanti i contratti di comodato, preliminari di compravendita e locazione, esclusi quelli a cedolare secca. Sono anche esclusi
i diritti per copie riguardanti documenti evidentemente non compresi fra quelli citati.
Avremmo altrimenti, nella stessa circolare, 2 disposizioni in contrasto tra di loro.
 

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