doradora

Membro Junior
Privato Cittadino
ho letto varie discussioni in merito ,ma vorrei avere la certezza che in caso di diritto di prelazione il mediatore non vada retribuito da chi lo fa valere.
il mediatore nel caso in oggetto pretende il 2% e dice che gli spetta per contratto con la parte venditrice che gli garantisce per parte sua il 3%.
E' una richiesta legittima da parte della proprietà imporre il 2% all'inquilino?
In fondo non c'è stata mediazione ,nel senso l'inquilino il proprietario lo conosce già e sa bene com'è fatto il suo immobile,non ha certo bisogno di visitarlo,inoltre esercita solo un diritto in fondo.
C'è una legge specifica da poter opporre?
 
S

SGTorino

Ospite
La norma a cui si fa riferimento è l'art. 1754 c.c.
Le ultime sentenze, uniformi, tendono ad evidenziare se vi sia stato un nesso di causalità tra l'opera svolta dall'agente immobiliare e l'effettiva conclusione dell'affare.
La sentenza che ti riporto qui di seguito è significativa: ricerca il nesso di causalità e mette anche in conto che l'affare possa essersi concluso con una delle due parti che abbia solo tacitamente accettato la presenza del mediatore. In linea di principio, nulla vieta a due contraenti (anche uno solo con manifestazione esplicita), i cui rapporti siano già regolati dalla legge (prelazione), di avvalersi dell'opera di un mediatore.
"Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata. (Rigetta, App. Firenze, 17/02/2006)"
Cass. civ., Sez. III, 22/10/2010, n. 21737
Va detto che, in questi casi, diverse sentenze configurano l'operato dell'agente non in qualità di mediatore, ma in qualità di mandatario di una sola delle parti.
Nel tuo caso specifico bisognerebbe analizzare qual'è stato il comportamento dei due contraenti.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
l'art.1754 del codice civile dice che é mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.In questo caso é il venditore che mette in relazione il suo mediatore con il conduttore affinché proceda alla ricerca di eventuali aspiranti acquirenti nel caso il conduttore rinunciasse al suo diritto di prelazione previsto per legge. Io penso che il mediatore potrebbe esercitare della consulenza ad opera del conduttore, se ovviamente richiesta, ma non si intravede opera mediatoria a carico di un conduttore con diritto di prelazione.
Il mediatore non può nemmeno accampare scuse che il conduttore lo ha fatto entrare nell'appartamento....che fra l'altro, in casi di vendita o di nuova affittanza, il conduttore sovente non può esimersi da tale impegno, come previsto spesso sul contratto di locazione.
 

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