studio carme

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La mediazione tipica e mediazione atipica secondo i nuovi profili di responsabilità delineati dalla pronuncia della Cassazione Civile 14.07.2009 n. 16382 (in allegato).

Si stravolge la figura del mediatore super partes così come improntata dal legislatore.

La parte debole è generalmente l'acquirente che così non verrebbe in alcun modo tutelato.

In questi tempi già difficili, si aggiunge lo scenario di una grave "confusione" giuridica prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.
 

Allegati

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I

Id0

Ospite
Non mi pare si stravolga in quella sentenza niente, anzi, si apre l'inevitabile e direi ritardato intervento del legislatore nei confronti degli incarichi in esclusiva: sono o non sono pregiudicanti della posizione infra-partes del mediatore?

Il Codice civile non li prevedeva affatto come fonte del diritto del mediatore, indubbimante hanno il fine di garantire solo noi che li usiamo.

Io credo invece che sia necessario arrivare a definire bene anch equesto aspetto.

Nelle nostre agenzie prendiamo incarichi in esclusiva con mediazione solo dal venditore, esponendolo in chiaro sugli annunci.
 

Roby

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Di questo passo non avremo più certezza di nulla ma proprio di nulla, che ci dicano come dobbiamo lavorare che facciamo prima.
 

caseitaliane.net

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Da incorniciare: "...Sul dovere professionale di esaminare il tìtolo di provenienza, prima di sottoporre come fattibile l'affare al pubblico, o anche al singolo interessato, non esistono dubbi, perchè la funzione del mediatore professionale, con determinanti requisiti di cultura e competenza (Cass. n. 6389 del 8-2-2001), implica innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell'affare, e non si riduce ad essere soltanto un megafono della grida negoziali altrui..." Nicols
 

coimm

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studio carme ha scritto:
La mediazione tipica e mediazione atipica secondo i nuovi profili di responsabilità delineati dalla pronuncia della Cassazione Civile 14.07.2009 n. 16382 (in allegato).

Si stravolge la figura del mediatore super partes così come improntata dal legislatore.

La parte debole è generalmente l'acquirente che così non verrebbe in alcun modo tutelato.

In questi tempi già difficili, si aggiunge lo scenario di una grave "confusione" giuridica prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.
Carissima Francesca se può essere di aiuto, in area riservata del sito associativo http://www.fimaa.it/, a cura dei Consulenti Legali Nazionali FIMAA, Avvocato Paolo Pesando e Avvocato Daniele Mammani, chiarisce la “confusione” prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.
 

roberto.spalti

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caseitaliane.net ha scritto:
Da incorniciare: "...Sul dovere professionale di esaminare il tìtolo di provenienza, prima di sottoporre come fattibile l'affare al pubblico, o anche al singolo interessato, non esistono dubbi, perchè la funzione del mediatore professionale, con determinanti requisiti di cultura e competenza (Cass. n. 6389 del 8-2-2001), implica innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell'affare, e non si riduce ad essere soltanto un megafono della grida negoziali altrui..." Nicols

Già mi vedo un avvocato difensore sostenere che:
Essendo il mio cliente diplomato al liceo classico (che offre un bagaglio di cultura non indifferente ma poco attinente) i requisiti di competenza, forniti da un corso camerale di 100 ore, non sono tali da potergli attribuire competenze professionali che, tra l'altro, non sono pertinenti con la figura di ausiliario del commercio.
 

studio carme

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Agente Immobiliare
coimm ha scritto:
Carissima Francesca se può essere di aiuto, in area riservata del sito associativo http://www.fimaa.it/, a cura dei Consulenti Legali Nazionali FIMAA, Avvocato Paolo Pesando e Avvocato Daniele Mammani, chiarisce la “confusione” prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.
Grazie Michele,
naturalmente avevo già la nota informativa e l'ho già diffusa agli associati FIMAA Cagliari, ma su immobilio.it posso divulgare solamente le mie idee ed impressioni sulla sentenza (poi chi paga il copyright a Pesando e Mammani? :risata: ).
In ogni caso ti ringrazio di cuore, è bello che Sassari e Cagliari siano vicine vicine almeno sul web... :D
Non sarebbe bello utilizzare il forum per scambiarci le opinioni e fare un unico "fronte sardo" ?
Conto, come sempre, sulla tua disponibilità, ma anche quella di Roberto e gli altri consiglieri FIMAA Sassari.
:stretta_di_mano:
 

coimm

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie Michele,
naturalmente avevo già la nota informativa e l'ho già diffusa agli associati FIMAA Cagliari, ma su immobilio.it posso divulgare solamente le mie idee ed impressioni sulla sentenza (poi chi paga il copyright a Pesando e Mammani? :risata: ).
In ogni caso ti ringrazio di cuore, è bello che Sassari e Cagliari siano vicine vicine almeno sul web... :D
Non sarebbe bello utilizzare il forum per scambiarci le opinioni e fare un unico "fronte sardo" ?
Conto, come sempre, sulla tua disponibilità, ma anche quella di Roberto e gli altri consiglieri FIMAA Sassari.
:stretta_di_mano:
Chiaramente non era riferito a te che sei attenta...ma a qualche Associato disattento.Cmq ho messo la nota anche su http://www.fimaasassari.it ..
Inoltre ho messo un link di immobilio.it sul mio profilo di FB :D
Cordialmente :stretta_di_mano:
 

Bagudi

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coimm ha scritto:
studio carme ha scritto:
La mediazione tipica e mediazione atipica secondo i nuovi profili di responsabilità delineati dalla pronuncia della Cassazione Civile 14.07.2009 n. 16382 (in allegato).

Si stravolge la figura del mediatore super partes così come improntata dal legislatore.

La parte debole è generalmente l'acquirente che così non verrebbe in alcun modo tutelato.

In questi tempi già difficili, si aggiunge lo scenario di una grave "confusione" giuridica prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.

Carissima Francesca se può essere di aiuto, in area riservata del sito associativo http://www.fimaa.it/, a cura dei Consulenti Legali Nazionali FIMAA, Avvocato Paolo Pesando e Avvocato Daniele Mammani, chiarisce la “confusione” prospettata dalla Suprema Corte in tema di Mediazione.


Scusate,
forse pesto senza saperlo qualche prerogativa di qualcuno, ma che senso ha - in merito ad un argomento così importante - fare riferimento ad un documento presente su un'area riservata nel quale un non associato non può entrare ?
Siamo nell'ambito del topic della FIMAA e non me ne sono accorta ?
E non sarebbe utile comunque diffondere qualche spiegazione in merito anche a chi non è associato FIMAA ?
Silvana
 

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