Stavo leggendo...
Direi che occorre fare riferimento anche al punto 1.1.4 e 1.2.0:
Poi al seguente
Direi che occorre fare riferimento anche al punto 1.1.4 e 1.2.0:
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
Poi al seguente
2.3 Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove(9) Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate. 2.4 Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m3 , è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.