L’art. 1759 C.C. stabilisce al primo comma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. L’opinione prevalente coglie nella disposizione in esame un’applicazione del principio della buona fede oggettiva; quella minoritaria, invece, la manifestazione del più ampio obbligo del mediatore all’imparzialità. Quale che sia l’opinione che si voglia abbracciare, sul piano operazionale poco cambia: la violazione dell’obbligo determina in capo al mediatore il sorgere di una responsabilità contrattuale e conseguentemente il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.