andrea boschini

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Non glorifico l'operato di Biagino che ha arraffato denari non pattuiti, ma neppure l'AI che ha mediato con l'acquirente a 150 e dichiarato al venditore (Biagino) a 146.
Ho dubbi su chi è il mostro.
Forse lo sono tutti e due.
teniamo sempre ben presente una cosa, noi sentiamo sempre ed esclusivamente una versione, dare a prescindere giudizi come se chi scrive e' sempre la parte corretta mi pare comunque eccessivo
 

ab.qualcosa

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Io non vedo alcuna malafede nell'affare in quanto grazie all'agente immobiliare hai incassato tutta la somma che desideravi.

Bè oddio, io penso che @CheCasa! abbia evidenziato abbastanza bene quali sono i difetti dell'impostazione del collega.
Poi anche il comportamento del cliente messo di fronte ad un preliminare con una cifra diversa è stato opinabile, ma almeno non era premeditato...

teniamo sempre ben presente una cosa, noi sentiamo sempre ed esclusivamente una versione

Ovviamente, andrebbe sempre specificato, però, stando le cose come sono state raccontate...

Dobbiamo parlare di malafede del collega oppure....

...dobbiamo, dobbiamo.
 

biagino

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L’art. 1759 C.C. stabilisce al primo comma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. L’opinione prevalente coglie nella disposizione in esame un’applicazione del principio della buona fede oggettiva; quella minoritaria, invece, la manifestazione del più ampio obbligo del mediatore all’imparzialità. Quale che sia l’opinione che si voglia abbracciare, sul piano operazionale poco cambia: la violazione dell’obbligo determina in capo al mediatore il sorgere di una responsabilità contrattuale e conseguentemente il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.
 

CheCasa!

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L’art. 1759 C.C. stabilisce al primo comma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. L’opinione prevalente coglie nella disposizione in esame un’applicazione del principio della buona fede oggettiva; quella minoritaria, invece, la manifestazione del più ampio obbligo del mediatore all’imparzialità. Quale che sia l’opinione che si voglia abbracciare, sul piano operazionale poco cambia: la violazione dell’obbligo determina in capo al mediatore il sorgere di una responsabilità contrattuale e conseguentemente il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.
@biagino , ti rendi conto che quanto da te copiaincollato non ha alcuna attinenza con la questione.... spero...
 

andrea boschini

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L’art. 1759 C.C. stabilisce al primo comma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. L’opinione prevalente coglie nella disposizione in esame un’applicazione del principio della buona fede oggettiva; quella minoritaria, invece, la manifestazione del più ampio obbligo del mediatore all’imparzialità. Quale che sia l’opinione che si voglia abbracciare, sul piano operazionale poco cambia: la violazione dell’obbligo determina in capo al mediatore il sorgere di una responsabilità contrattuale e conseguentemente il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.
quindi....? tu vorresti da noi conferma delle tue certezze? o eventuali contest che potrebbero arrivare ed essere quindi pronto a rispondere;)
 

La Capanna

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
si, zero provvigioni da me...

12000 circa (7500 lui e quattro io escluse IVA )


Siamo alle solite: ma perchè voi clienti dovete sempre fare i conti di quanto l'AI andrà a prendere di provvigione dall'altra parte?
Riguardo l'IVA quando lo capirete che non va in tasca a noi ma sono da versare subito allo Stato? Il 3% su 150.000€ sono 4.500€... non ti conviene andare a pagare un avvocato per non pagare 500€ in più...Anna
 

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