Per gli AI della toscana mi ha risposto il dott. Ianniello circa i dubbi che un po' tutti abbiamo, ecco cosa dice:
Troverà presto una nota esplicativa sul sito della Regione Toscana, con i contenuti che di seguito le riporto.
Cordiali saluti.
Aldo Ianniello
Sicuramente la normativa in questione, in vigore già da quasi nove mesi, ha ricadute sensibili sul vostro settore.
Il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (pubblicato sul S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71, in vigore dal 29/3/11) riporta all’art.13 (Certificazione energetica degli edifici) tra le altre cose, quanto segue:
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
…omissis…
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».
Come vede, non si prescrive l'inserimento della classe enegetica negli annunci in genere, ma l'obbligo di indicare l'indice di prestazione energetica negli annunci di vendita.
L'indice di prestazione energetica è contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Quindi la norma non fa alcun riferimento agli annunci di locazione.
Ovviamente, se si vuole, nel caso di immobile già provvisto di ACE si può inserire lo stesso parametro richiesto per gli annunci di vendita, anche in un annuncio di locazione: sicuramente si fornisce una indicazione corretta circa i costi energetici dell'immobile oggetto dell'annuncio.
Le ricordo che in regione Toscana (per la precisione in tutta Italia) dal 1° luglio 2009 è obbligatorio redigere l’attestato di certificazione energetica nel caso di compravendita di immobili, nonché nel caso di edifici di nuova costruzione (articolo 6 del Dlgs 192/2005).
Quindi, va da sé che chi abbia intenzione di vendere un immobile deve comunque provvedere a farsi certificare l’edificio, prima che la transazione avvenga.
A completamento dell’informazione, aggiungo che in Regione Toscana la certificazione energetica è obbligatoria anche nel caso di contratti di locazione (il suddetto decreto non prevede l’obbligo di pubblicazione negli annunci di affitto immobiliare).
Per la compravendita di edifici in classe G, si può anche fare riferimento al punto 9 dell’allegato A (articolo 3, comma 1) del Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (G.U. 10/7/2009 n.158 – in vigore dal 25/7/2009), che ammette l’autodichiarazione del proprietario nella quale vengono affermate la classe e la dispendiosità dei costi energetici. Ma tale autodichiarazione non fa alcun riferimento all’indice di prestazione energetico (necessario per l'annuncio di vendita).
Se invece trattasi di classe G ottenuta con il calcolo ACE, allora ci sarà anche l'indice di prestazione energetica da pubblicare sull'annuncio.
Il succitato decreto 28/2011 non fa alcun riferimento agli annunci già pubblicati o in corso di pubblicazione, ma riporta semplicemente che "a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci ... riportano".
La norma nazionale, che ha introdotto obbligo della pubblicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci di vendita, non definisce una specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.