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Ecco il decreto a cui accenni e non mi risulta si possa applicare ad un condominio
Decretolegge
12 maggio 2012, n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
nel settore dei trasporti e delle microimprese
In Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, n. 111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N.
11
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 IL SOLE 24 ORE
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare,
nelle more della definizione delle procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo
29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali
entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal
1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei
rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1
1.
All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma
2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei
decreti di cui al comma 2,”;
b)
le parole da: “; decorso” a : “decreto” sono soppresse.
2.
Per consentire la definizione delle procedure standardizzate
di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera
f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo
29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino
alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f), e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.
Art. 2
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Decretolegge
12 maggio 2012, n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
nel settore dei trasporti e delle microimprese
In Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, n. 111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N.
11
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 IL SOLE 24 ORE
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare,
nelle more della definizione delle procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo
29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali
entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal
1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei
rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1
1.
All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma
2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei
decreti di cui al comma 2,”;
b)
le parole da: “; decorso” a : “decreto” sono soppresse.
2.
Per consentire la definizione delle procedure standardizzate
di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera
f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo
29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino
alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f), e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.
Art. 2
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.