9) CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il Proponente richiede di condizionare l’efficacia del contratto che si perfezionerà con l’accettazione della presente proposta, sino alle
ore 24.00 del .................., al fine di valutare la possibilità di accedere ad un finanziamento.
II Proponente si impegna pertanto a comunicare al Venditore, entro il suddetto termine perentorio del ......
l’impossibilità di accedere al finanziamento richiesto, dandone notizia anche all’Agenzia Immobiliare. La relativa comunicazione potrà
essere trasmessa dal Proponente al Venditore anche tramite l’Agenzia Immobiliare. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire
all’Agenzia Immobiliare perentoriamente entro il ............ per permettere a quest’ultima di trasmetterla al Venditore
entro il termine sopra convenuto.
Il Venditore, con l’accettazione della presente proposta, autorizza la trasmissione della predetta comunicazione anche a mezzo
telegramma o raccomandata A/R, PEC all’indirizzo .................
o telefax al seguente numero .................................................... Decorso il predetto termine senza che sia pervenuta al Venditore la
comunicazione scritta del Proponente in ordine all’impossibilità di accedere al finanziamento richiesto, il contratto diverrà pienamente
efficace e vincolante, ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.10.
10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora si perfezionasse l’accordo contrattuale, come previsto al superiore articolo 8, le Parti contraenti, Acquirente e Venditore,
convengono di sottoporre il contratto preliminare così concluso alla verifica, da effettuarsi attraverso apposite visure, della situazione
inerente alle iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell’immobile successive alla data di stipula dell’atto di provenienza rispetto a
quanto indicato al superiore punto 2.
L’Agenzia Immobiliare assume fin da ora l’impegno, con la sottoscrizione apposta in calce alla presente proposta, di eseguire, a sua
cura e spese, detta verifica nel termine di ...... giorni dal perfezionamento del predetto vincolo contrattuale.
L’assegno di caparra di cui al punto 4a) sarà, per volontà delle parti contraenti, consegnato dall’Agenzia Immobiliare al Venditore solo
se la verifica confermerà quanto dichiarato dal Venditore. In caso contrario il contratto preliminare dovrà ritenersi risolto e l’assegno
sarà restituito al Proponente