stef.fanelli

Membro Junior
Privato Cittadino
La Corte ha specificato che “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito – patto di cui non è contestabile la validità, poiché i negozi ai quali non è consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge -, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, ma la mancata concessione del mutuo comporta le conseguente previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ. un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista”.
Di questo tu cosa hai capito?
 

Dainese

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Di questo tu cosa hai capito?
La citazione della Corte chiarisce alcuni aspetti importanti riguardo ai contratti preliminari di compravendita immobiliare che sono subordinati all'ottenimento di un mutuo. In sostanza, la Corte afferma che:

1. Validità della Condizione: È valido subordinare gli effetti del contratto preliminare all'ottenimento di un mutuo, poiché la legge consente di apporre condizioni a tali contratti, a meno che non siano espressamente vietate.

2. Condizione Mista: La condizione è definita "mista" perché la concessione del mutuo dipende sia dall'istituto bancario che dal comportamento del promissario acquirente nel presentare la richiesta di mutuo.

3. Conseguenze della Mancata Concessione: Se il mutuo non viene concesso, si applicano le conseguenze previste nel contratto, indipendentemente da un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente. Questo significa che, anche se il promissario acquirente non ha completato tutte le pratiche necessarie, non può essere ritenuto responsabile per la mancata concessione del mutuo.

4. Buona Fede e Obbligo Giuridico: L'articolo 1359 del codice civile non si applica in questo caso, poiché non si può considerare che il promissario acquirente abbia un obbligo giuridico di compiere determinate azioni per attuare la condizione mista. La Corte sottolinea che l'omissione di un'attività può essere considerata contraria a buona fede solo se esiste un obbligo giuridico specifico, il che non è il caso per l'ottenimento del mutuo.

In sintesi, se il mutuo non viene concesso, il promissario acquirente non può essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni nella richiesta, e ha diritto alle conseguenze stabilite nel contratto, come la restituzione delle somme versate
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
La citazione della Corte chiarisce alcuni aspetti importanti riguardo ai contratti preliminari di compravendita immobiliare che sono subordinati all'ottenimento di un mutuo. In sostanza, la Corte afferma che:

1. Validità della Condizione: È valido subordinare gli effetti del contratto preliminare all'ottenimento di un mutuo, poiché la legge consente di apporre condizioni a tali contratti, a meno che non siano espressamente vietate.

2. Condizione Mista: La condizione è definita "mista" perché la concessione del mutuo dipende sia dall'istituto bancario che dal comportamento del promissario acquirente nel presentare la richiesta di mutuo.

3. Conseguenze della Mancata Concessione: Se il mutuo non viene concesso, si applicano le conseguenze previste nel contratto, indipendentemente da un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente. Questo significa che, anche se il promissario acquirente non ha completato tutte le pratiche necessarie, non può essere ritenuto responsabile per la mancata concessione del mutuo.

4. Buona Fede e Obbligo Giuridico: L'articolo 1359 del codice civile non si applica in questo caso, poiché non si può considerare che il promissario acquirente abbia un obbligo giuridico di compiere determinate azioni per attuare la condizione mista. La Corte sottolinea che l'omissione di un'attività può essere considerata contraria a buona fede solo se esiste un obbligo giuridico specifico, il che non è il caso per l'ottenimento del mutuo.

In sintesi, se il mutuo non viene concesso, il promissario acquirente non può essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni nella richiesta, e ha diritto alle conseguenze stabilite nel contratto, come la restituzione delle somme versate
Questo è quello che hai capito tu o c’è scritto da qualche parte?
 

Dainese

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
In bocca al lupo.
Viva il lupo

Ma io non ho capito, tu la casa perché non la vuoi comprare? Hai cambiato idea?
Non mi danno proprio il mutuo, me lo bocciano in prefattibilità. Dicendomi che non vale la pena caricarlo per poi essere segnalati. E con una bambina e piccola di due anni e mezzo e una moglie che ha bisogno di cure particolari non posso permettermi di essere segnalato e non poter nemmeno accedere ad un finanziamento qualora si dovesse verificare la necessità. A parole il mediatore creditizio ci vedeva una possibilità ma forse non aveva fatto i conti con tanti aspetti; contratto determinato, figli a carico, finanziamenti in essere. Solo quando sono andato effettivamente a parlare con il direttore di una nota "Banca" mi sono reso conto
 

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