Di questo tu cosa hai capito?
La citazione della Corte chiarisce alcuni aspetti importanti riguardo ai contratti preliminari di compravendita immobiliare che sono subordinati all'ottenimento di un mutuo. In sostanza, la Corte afferma che:
1. Validità della Condizione: È valido subordinare gli effetti del contratto preliminare all'ottenimento di un mutuo, poiché la legge consente di apporre condizioni a tali contratti, a meno che non siano espressamente vietate.
2. Condizione Mista: La condizione è definita "mista" perché la concessione del mutuo dipende sia dall'istituto bancario che dal comportamento del promissario acquirente nel presentare la richiesta di mutuo.
3. Conseguenze della Mancata Concessione: Se il mutuo non viene concesso, si applicano le conseguenze previste nel contratto, indipendentemente da un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente. Questo significa che, anche se il promissario acquirente non ha completato tutte le pratiche necessarie, non può essere ritenuto responsabile per la mancata concessione del mutuo.
4. Buona Fede e Obbligo Giuridico: L'articolo 1359 del codice civile non si applica in questo caso, poiché non si può considerare che il promissario acquirente abbia un obbligo giuridico di compiere determinate azioni per attuare la condizione mista. La Corte sottolinea che l'omissione di un'attività può essere considerata contraria a buona fede solo se esiste un obbligo giuridico specifico, il che non è il caso per l'ottenimento del mutuo.
In sintesi, se il mutuo non viene concesso, il promissario acquirente non può essere ritenuto responsabile per eventuali omissioni nella richiesta, e ha diritto alle conseguenze stabilite nel contratto, come la restituzione delle somme versate