Ciao Sebyros,
ti fornisco le seguenti precisazioni fiscali prima di affrontare la questione del mutuo.
1) IVA del costruttore.
Il termine affinchè il costruttore non sia obbligato ad assogettare l'alienazione di un immobile all'IVA non è più di 4 anni ma è stato innalzato a 5 anni. Allo scadere del 5^ anno il costruttore ha comunque sempre la possibilità (ma non l'obbligo) di assogettare gli immobili venduti ad IVA, esercitando apposita opzione, o ad imposta di registro. Normalmente, per evitare l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti, il costruttore ha un vantaggio ad optare per l'IVA rispetto all'imposta di registro. Nei casi in cui siano trascorsi più di 5 anni dall'ultimazione dei lavori questo aspetto dovrà essere quindi ben chiarito già nella fase della trattativa ed esplicitato per iscritto.
2) Detrazione sugli immobili ristrutturati.
Nell'ultima regolamentazione è stato indicato come termine perentorio per l'alienazione dell'immobile quello di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (la presentazione del fine lavori) per fruire della detrazione. Mi pare di aver capito che questo termine sia stato superato da un bel po'. Temo quindi che la detrazione sull'acquisto dell'immobile ristrutturato, in questo caso, non sia fattibile, mentre potrebbe esserlo l'acquisto del box pertinenziale, qualora il costruttore abbia ricavato dalla ristrutturazione garage o posti auto.
Detto questo. passiamo al mutuo.
Il finanziamento a cui vorresti accedere, benchè molto conveniente, potrebbe presentare alcune complicazioni burocratiche di ostacolo alla conclusione dell'affare (sarebbe bene leggere il regolamento perchè nel tempo potrebbe subire delle modifiche che superano quanto scriverò di seguito).
Gli elementi più problematici sono i seguenti:
1) Le tempistiche di delibera e di erogazione possono essere nettamente più elevate di quelle relative ad un mutuo bancario tradizionale. Per questo motivo il preliminare o la proposta d'acquisto vincolata all'ottenimento del finanziamento anche per 6 mesi potrebbe non incontrare il favore del venditore.
2) L'immobile deve disporre dell'agibilità e non sempre le nuove costruzioni (come pure le più vecchie) ne risultano munite se non dopo diversi anni dalla loro ultimazione
3) L'erogazione del mutuo è spesso non contestuale al rogito ma subordinata all'iscrizione ipotecaria con la conseguenza che il pagamento verrebbe posticipato di un paio di settimane rispetto all'atto definitivo di trasferimento. Anche in questo caso il venditore potrebbe non accettare questa tipologia di erogazione.
Per superare questi ostacoli, spesso e volentieri i clienti procedono proprio come hai suggerito: aprono un mutuo ordinario o si accollano il mutuo del costruttore e, successivamente, lo surrogano. Anche in caso di accollo però potrebbe non essere concesso un finanziamento corrispondente all'intero valore dell'immobile. Sarà quindi importante comprendere bene la procedura d'istruttoria e di delibera del mutuo che ti dovessi accollare.