@Moro1974. Piú o meno. Spesso si fa confusione pensando al fatto che appena vei un immobile con un agente, scatta l'obbligo alla provvigione.
In realtá occorre sempre il nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione della trattativa.
Se un'agente non lavora in maniera standard ossia con contratto esclusivo, ma lascia libertá al venditore di utilizzare piú agenzie o anche eventualmente la trattativa privata per cui accetta di non firmare col venditore un contratto per la mediazione nella vendita del suo immobile, allora a quel punto nel momento in cui venditore ed acquirente concludono una trattativa, deve essere l'agente a dimostrare che sia stato lui colui che ha fatto visionare l'immobile, messo in contatto acquirente e venditore, fatto firmare una proposta di acquisto e cosí via. Quando l'agente lascia liberi altri canali di contrattazione accettandoli, pur di accaparrarsi l'immobile, dovrá accollarsi anche il fatto che se la trattativa verrá portata a termine la sola visita dell'immobile non é sufficiente a garantirgli il diritto alla provvigione.
Se il contatto con il privato ad esempio non é avvenuto grazie all'agente che ha messo in contatto le sue parti, ma perché tale contatto é avvenuto tramite altra agenzia o tramite libero annuncio privato (su internet ad esempio o su annunci esposti sui muri), ne consegue che chiaramente cade il diritto alla provvigione.
--- riporto una parte della sentenza in merito che chiarisce il concetto
"La Corte di appello ha dato atto che la società X. ha fatto visionare l'immobile agli attuali resistenti,ma ha specificato i motivi che l'hanno indotta a ritenere che l'attività della immobiliare non aveva avuto alcuna efficacia causale nella conclusione dell'affare, vale a dire la circostanza che non risulta che la società avesse messo in contatto fra di loro le parti nè che, di conseguenza, avesse iniziato una trattativa e che risultava, invece, che tali attività erano state poste in essere da un altro mediatore a cui fu regolarmente corrisposta la provvigione."
In realtá occorre sempre il nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione della trattativa.
Se un'agente non lavora in maniera standard ossia con contratto esclusivo, ma lascia libertá al venditore di utilizzare piú agenzie o anche eventualmente la trattativa privata per cui accetta di non firmare col venditore un contratto per la mediazione nella vendita del suo immobile, allora a quel punto nel momento in cui venditore ed acquirente concludono una trattativa, deve essere l'agente a dimostrare che sia stato lui colui che ha fatto visionare l'immobile, messo in contatto acquirente e venditore, fatto firmare una proposta di acquisto e cosí via. Quando l'agente lascia liberi altri canali di contrattazione accettandoli, pur di accaparrarsi l'immobile, dovrá accollarsi anche il fatto che se la trattativa verrá portata a termine la sola visita dell'immobile non é sufficiente a garantirgli il diritto alla provvigione.
Se il contatto con il privato ad esempio non é avvenuto grazie all'agente che ha messo in contatto le sue parti, ma perché tale contatto é avvenuto tramite altra agenzia o tramite libero annuncio privato (su internet ad esempio o su annunci esposti sui muri), ne consegue che chiaramente cade il diritto alla provvigione.
--- riporto una parte della sentenza in merito che chiarisce il concetto
"La Corte di appello ha dato atto che la società X. ha fatto visionare l'immobile agli attuali resistenti,ma ha specificato i motivi che l'hanno indotta a ritenere che l'attività della immobiliare non aveva avuto alcuna efficacia causale nella conclusione dell'affare, vale a dire la circostanza che non risulta che la società avesse messo in contatto fra di loro le parti nè che, di conseguenza, avesse iniziato una trattativa e che risultava, invece, che tali attività erano state poste in essere da un altro mediatore a cui fu regolarmente corrisposta la provvigione."