Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Bella notizia?! Cosa?È una bella notizia e nel mio caso ci starebbe bene, non è un caso cosi'grave ma è un bel precedente.
Come detto trovo la suddetta ordinanza interessante perchè la Corte di Cassazione SU, ha ritenuto la questione fondata (comportamento tenuto dalla PA come causa di lesione dell'integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole) e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.é una Ordinanza, non una Sentenza
e non stabilisce alcuna condanna per il comune
@irma quello di inserire articoli e commi di legge nel discorso è un artificio che uso anche io le leggi però bisogna leggerle oltre a citarle
art 29 dpr 380/2001
" Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività"
prima di tutto,
l'immobile è stato costruito nel 2000, quindi il richiamo del tu 380/2001 è un errore marchiano.
poi come noterai la responsabilità è anche del committente.
e infine una nuova costruzione non è un'opera subordinata a segnalazione cerificata di inizio attività (SCIA)
sai che grasse risate l'avvocato della controparte
Addirittura... Quindi sai benissimo che l'art. 34 da te citato al 90% dei casi non risolve nulla, perchè con esso si paga assai ma non si sana un fico secco: semplicemente il Comune, a fronte di un pagamento, "tollera" l'abuso ma di fatto non rende il fabbricato legittimo.Per chiarire, poi chiudo perchè certe consulenze hanno un costo … (a buon rendere, spero).
Gratis per sempre!