irma

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é una Ordinanza, non una Sentenza
e non stabilisce alcuna condanna per il comune
Come detto trovo la suddetta ordinanza interessante perchè la Corte di Cassazione SU, ha ritenuto la questione fondata (comportamento tenuto dalla PA come causa di lesione dell'integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole) e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Uno strumento in più per gli ignari acquirenti, che và ad aggiungersi all'azione nei confronti del venditore per difformità edilizie (1490 Cc) e/o difetti statici (1669 Cc), alla possibilità di rivalersi contro costruttore e direttore dei lavori per difformità edilizie (art. 29 DPR n. 380 del 2001) e che ora possono rivalersi verso il Comune per abusi edilizi non repressi. ;)
 

cafelab

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@irma quello di inserire articoli e commi di legge nel discorso è un artificio che uso anche io :D :D le leggi però bisogna leggerle oltre a citarle

art 29 dpr 380/2001
" Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività"

prima di tutto,
l'immobile è stato costruito nel 2000, quindi il richiamo del tu 380/2001 è un errore marchiano.
poi come noterai la responsabilità è anche del committente.
e infine una nuova costruzione non è un'opera subordinata a segnalazione cerificata di inizio attività (SCIA)

sai che grasse risate l'avvocato della controparte
 

irma

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@irma quello di inserire articoli e commi di legge nel discorso è un artificio che uso anche io :D :D le leggi però bisogna leggerle oltre a citarle

art 29 dpr 380/2001
" Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività"

prima di tutto,
l'immobile è stato costruito nel 2000, quindi il richiamo del tu 380/2001 è un errore marchiano.
poi come noterai la responsabilità è anche del committente.
e infine una nuova costruzione non è un'opera subordinata a segnalazione cerificata di inizio attività (SCIA)

sai che grasse risate l'avvocato della controparte

Per chiarire, poi chiudo perchè certe consulenze hanno un costo … (a buon rendere, spero).
  1. Anche se un immobile è stato costruito (con difformità rispetto al permesso di costruire) nel 2000, l'illecito edilizio viene sanzionato con le norme in vigore al tempo in cui viene scoperto,
  2. Non intendevo escludere che la responsabilità (e quindi la sanzione) sia da spartirsi anche con il committente; ad ogni modo spesso il committente non è l'ignaro acquirente succedutosi nel tempo.
  3. Non capisco perchè tu fai riferimento alla SCIA; io ho parlato della responsabilità del Direttore dei lavori e del Costruttore, non del Progettista. Ti invito a leggere l'Art. 29, a partire dal titolo: “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività”
    Solo il co. 3 si riferisce alla SCIA.
  4. Infine, ti rammento che anche prima del 2001 gli abusi edilizi erano proibiti: prima del TUE 380/2001 era in vigore il similare ART. 6 della LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 (Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori) … saluti



 
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brina82

Membro Storico
Professionista
Per chiarire, poi chiudo perchè certe consulenze hanno un costo … (a buon rendere, spero).
Addirittura... Quindi sai benissimo che l'art. 34 da te citato al 90% dei casi non risolve nulla, perchè con esso si paga assai ma non si sana un fico secco: semplicemente il Comune, a fronte di un pagamento, "tollera" l'abuso ma di fatto non rende il fabbricato legittimo.

So che è assurdo ma è così. Parlo con cognizione di causa perché diverse volte abbiamo provato ad utilizzare tale artifizio, non andato a buon fine.

Per completezza ti dico che alcuni Comuni, per fortuna, interpretano diversamente: paghi e sani tutto.

In questo caso domanderei ad un tecnico del posto come interpretano in questo Comune, ovviamente senza indicare di quale villette trattasi...

Riguardo all'incommerciabilità del bene la penso come @francesca63: non penso che esista Notaio che possa trovare un escamotage da inserire nell'atto, e comunque se lo trovasse, giustamente chi acquista abbatterà il prezzo del bene.

Tuttavia, tentar non nuoce: se si trova una soluzione, parliamone, che è pieno di queste situazione, e più volte io stesso ho rinunciato all'acquisto di diversi immobili, a causa di questi problemi.

Certo che con un colmo di 240cm potevano anche accontentarsi...
 
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Fabius73

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ciao a tutti
Riguardo al DL Semplificazioni relativo al Superbonus e all'avvio dei lavori con Cila anche in presenza di abusi, ho la sensazione che siamo rimasti al palo, almeno per chi si trova in una situazione come la mia.
Potranno essere slegate le due cose, ovvero, potro' fare i lavori di efficentamemto energetico in presenza di abusi e anche se arrivasse un controllo non perderò l'agevolazione e verrei giudicato solo per l'abuso presente?
Questa cosa non l'ho ancora capita o non è stata del tutto chiarita.
 

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