In realtà la cosa è ancora + bizantina........
E' ancora vietato pagare in contanti MA non ci sono sanzioni se lo fai.....!
"Alla cortese attenzione degli associati Fiaip
Roma, 14 febbraio 2014
Prot. n. 321-14/MCdS/rm
OGGETTO :Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative
Gentile Associata, Egregio Associato,
Con riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano il Sole 24Ore relativo a “Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative”, nonché alla Nota del Ministero dell’Economia e Finanze che si allega alla presente, ci corre l’obbligo di specificare che resta tuttora in vigore la norma introdotta dall’art.1, comma 50 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Tale norma esclude l’uso del contante per i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative sebbene, a tutt’oggi, non siano state previste sanzioni, e pertanto non possono essere irrorate per i pagamenti di canoni di locazione inferiori ai 1000 Euro.
Quindi, nel confermare l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per l’erogazione di qualsiasi importo dei canoni di locazione, si raccomanda, nel caso si intendesse far pagare i canoni sotto i 1000 Euro in contanti, di custodire un chiaro ed inequivocabile titolo che ne certifichi il pagamento.
Cordialmente
Mario Condò de Satriano
Presidente Centro Studi