...Se chi ha comprato/venduto non ha dichiarato difformita'
allora a cosa serve la nuova legge che dice che l'atto è nullo in caso di difformità se basta che uno dichiari che è conforme...cosi l'abuso poi ricade pure sull'acquirente. In teoria il notaio che ha fatto l'atto del nostro caso avrebbe dovuto farlo solo in presenza della conformità rilasciata da un tecnico e fatta fare dal venditore.
Con la legfe precedente funzionava cosi: La L. 47/85, ora DPR. 380/2001, impone la doppia conformità. In sede di rogito il notaio farà dichiarare al venditore che l'immobile è stato realizzato conformemente ai titoli abilitativi che elencherà (concessioni edilizie - permessi di costruire - dia - condoni, ecc.). Ora, se il venditore dichiara il falso (ovvero lo stato di fatto non è conforme allo stato urbanistico-edilizio e catastale) le possibili conseguenze sono due:
1: il venditore sarà perseguibile penalmente e l'atto sarà nullo (dichiarazioni mendaci).
2: l'acquirente, se non riesce a dimostrare che l'abuso è stato commesso dal venditore, risulta essere l'attore dell'abuso stesso.
Quindi già prima l'atto era nullo.