studiopci

Membro Storico
Qui secondo me andiamo nelle note dolenti... perchè , caso A) se la proposta ha tutti i requisiti di un preliminare allora, si autenticano le firme dal notaio ( compratore e venditore insieme ) e si procede alla registrazione della proposta e successiva trascrizione , oppure caso B) si compila una proposta semplice che non abbia i requisiti di preliminare e dal notaio si firma il compromesso procedendo alla successiva registrazione e trascrizione.
 

gcaval

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Basta dire nel preliminare che le parti sono d'accordo nel ripetere lo stesso in forma notarile ai fini di una trascrizione. L'ho già fatto molte volte. E non tirate fuori la storia del preliminare del preliminare, che non c'entra nulla... :)
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Qui secondo me andiamo nelle note dolenti... perchè , caso A) se la proposta ha tutti i requisiti di un preliminare allora, si autenticano le firme dal notaio ( compratore e venditore insieme ) e si procede alla registrazione della proposta e successiva trascrizione , oppure caso B) si compila una proposta semplice che non abbia i requisiti di preliminare e dal notaio si firma il compromesso procedendo alla successiva registrazione e trascrizione.

perche' note dolenti??? Il problema e' che oggi la proposta e' gia' un preliminare, in passato no.
forse e' meglio il caso A.
uno compila una bella proposta seria con tutti i requisiti necessari e poi si va a trascriverlo.
nel secondo caso ................... cosa significa proposta semplice???

Aggiunto dopo 1 :

Basta dire nel preliminare che le parti sono d'accordo nel ripetere lo stesso in forma notarile ai fini di una trascrizione. L'ho già fatto molte volte. E non tirate fuori la storia del preliminare del preliminare, che non c'entra nulla... :)

Questo che dici mi interessa molto. no, niente preliminare del preliminare.
e' lo stesso preliminare ripetuto identico dal notaio.
intendi cosi'???
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:ok:...Se chi ha comprato/venduto non ha dichiarato difformita' ;)

allora a cosa serve la nuova legge che dice che l'atto è nullo in caso di difformità se basta che uno dichiari che è conforme...cosi l'abuso poi ricade pure sull'acquirente. In teoria il notaio che ha fatto l'atto del nostro caso avrebbe dovuto farlo solo in presenza della conformità rilasciata da un tecnico e fatta fare dal venditore.
Con la legfe precedente funzionava cosi: La L. 47/85, ora DPR. 380/2001, impone la doppia conformità. In sede di rogito il notaio farà dichiarare al venditore che l'immobile è stato realizzato conformemente ai titoli abilitativi che elencherà (concessioni edilizie - permessi di costruire - dia - condoni, ecc.). Ora, se il venditore dichiara il falso (ovvero lo stato di fatto non è conforme allo stato urbanistico-edilizio e catastale) le possibili conseguenze sono due:
1: il venditore sarà perseguibile penalmente e l'atto sarà nullo (dichiarazioni mendaci).
2: l'acquirente, se non riesce a dimostrare che l'abuso è stato commesso dal venditore, risulta essere l'attore dell'abuso stesso.
Quindi già prima l'atto era nullo.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Gianni..sono d'accordo...ma quanti sono quegli piccoli abusi che per sanarli occorre un mese o due ( amministrazioni super rapide ) e che non si ha il tempo ( per svariati motivi ) per aspettare di farlo? quando si parla di quel genere di non conformita'...con risultati cmq. ottenibili con un po' di tempo...le parti quantificano i costi e decidono di dare " indicazioni/dichiarazioni per cosi dire...non conformi;) "...certo che se la situazione e non e' sanabile se non in presenza di un vero e proprio condon,o chi accetta e' un PAZZO!!
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
adesso ci siamo capiti.
Anna chiedeva appunto se l'anno poteva essere annullato per gravi difformità.

Aggiunto dopo 32 minuti :

Al limite sarà l'acquirente a contestare le irregolarità, tu non ne hai diritto.
Prima di intraprendere azioni legali contro il venditore, accertati se possiede ancora qualcosa.
Se non dovesse possedere null'altro fatti predisporre un preventivo dal legale e conta fino a mille prima di iniziare una causa contro un nullatenente.
Fai comunque i controlli che ti ho indicato prima.
atto nullo:significa che può essere chiesta la nullità e quindi l'annullamento da chiunque
 

studiopci

Membro Storico
atto nullo:significa che può essere chiesta la nullità e quindi l'annullamento da chiunque

In breve, atto nullo significa che non ha efficacia, è nullo... in quanto contrario a norme imperative e generali , atto annullabile invece significa che ha efficacia ma contenendo vizi può essere annullato a richiesta di parte non da chiunque. La differenza è fondamentale.
Nei contratti in generale, tranne alcuni casi, l'annullabità può essere richiesta solo dalle parti interessate al contratto, non da chiunque, nel caso di richiesta di annullabilità da parte di terzo, questi deve dimostrare in maniera inequivocabile , di essere parte in causa o che gli effetti di detto contratto ricadano su di essa( parte).
Esempio il Decreto Lgs 20/6/2005 n° 122 ( tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti immobili in costruzione ) all'art. 2 recita:
1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente....
Significa che se il costruttore non emette fidejussione nei modi e termini di legge, l'atto di acquisto è nullo, non è valido.
 

Braveheart84

Nuovo Iscritto
Al limite sarà l'acquirente a contestare le irregolarità, tu non ne hai diritto.
Prima di intraprendere azioni legali contro il venditore, accertati se possiede ancora qualcosa.
Se non dovesse possedere null'altro fatti predisporre un preventivo dal legale e conta fino a mille prima di iniziare una causa contro un nullatenente.
Fai comunque i controlli che ti ho indicato prima.

uno che ha appena incassato i soldi di una vendita immobiliare, non è un nullatenente...:) Certo, potrebbe nascondere i soldi da qualche parte, ma di questi tempi fare i furbi, da questo punto di vista, è più difficile.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
uno che ha appena incassato i soldi di una vendita immobiliare, non è un nullatenente...:) Certo, potrebbe nascondere i soldi da qualche parte, ma di questi tempi fare i furbi, da questo punto di vista, è più difficile.

Capisco cosa vuoi dire, ma se ha incassato caparra da uno e poi ha venduto ad un altro, pensi che non sappia a cosa andrà incontro?
Verrà pure condannato, ma se non possiede altro intestato la soddisfazione per Anna sarà magra.
Ecco perchè gli ho consigliato di vedere se possiede altro.
Nel caso può, con autorizzazione del giudice, aggredire altri beni ancora in suo legittimo possesso.
 

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