La X Commissione attività produttive della Camera dei Deputati ha approvato il 22/07/2022 un testo che, all’interno del DDL Concorrenza, ripristina la compatibilità tra agenti immobiliari e mediatori creditizi. Attendiamo il voto finale dell’aula che dovrebbe svolgersi la settimana prossima alla Camera, e il successivo passaggio in aula in Senato.
Il testo di cui allego il link recita:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli». 2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente: «4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
Ma l'art 5 c3 della L 39/89 disciplina l'incompatibilità dell'attività di Mediazione, riferendosi quindi a tutti i Mediatori (Agenti immobiliari, Mandati a titolo oneroso, Agenti Merceologici e Agenti in servizi vari). La proposta di modifica invece specifica solo la sezione di Agenti immobiliari, escludendo di fatto le altre sezioni e gli altri mediatori. Se viene approvata così come scritta avremmo una differente incompatibilità tra le diverse sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione.
Chi la ha scritta forse non si è reso conto di escludere alcuni Mediatori da tale modifica, forse pensava che Mediatore e Agente Immobiliare fossero sinonimi e non sa che esistono diversi Mediatori. BAH
Il testo di cui allego il link recita:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli». 2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente: «4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
Ma l'art 5 c3 della L 39/89 disciplina l'incompatibilità dell'attività di Mediazione, riferendosi quindi a tutti i Mediatori (Agenti immobiliari, Mandati a titolo oneroso, Agenti Merceologici e Agenti in servizi vari). La proposta di modifica invece specifica solo la sezione di Agenti immobiliari, escludendo di fatto le altre sezioni e gli altri mediatori. Se viene approvata così come scritta avremmo una differente incompatibilità tra le diverse sezioni del registro di Agenti di Affari in Mediazione.
Chi la ha scritta forse non si è reso conto di escludere alcuni Mediatori da tale modifica, forse pensava che Mediatore e Agente Immobiliare fossero sinonimi e non sa che esistono diversi Mediatori. BAH