Rosa1968

Membro Storico
è nostro OBBLIGO diventare proprietari di quel pezzo di terreno comune e loro DIRITTO chiederlo, cosiderando che ai tempi abbiamo ricevuto l’approvazione del progetto da parte del comune e l’ok a procedere alla costruzione con quel pezzo di terreno dichiarato come comune
secondo me no, non vi è nessun obbligo e da parte loro nessun diritto a seguire questa strada. Tieni presente una cosa però, nel momento in cui si perde la necessità e parlo della legge a tutela delle persone portatrici di handicap, secondo me, e questo è un mio parere, potrebbero chiederti di rimuoverlo.
 

Mipi79

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@Rosa1968 , ho trovato questa sentenza a riguardo. Potrebbe indicare che non hanno quindi il diritto di farmelo rimuovere?

"Le norme della L. n. 13/89 che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile (Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991).”
 

Mipi79

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Privato Cittadino
in più ho trovato queste:

Una modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio. (Fattispecie in tema di installazione di un ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune).
Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992,138.

E' ammissibile l'installazione di un ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale operata a proprie spese da un condomino portatore di handicap, dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio subito dagli altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato ad una vita sociale agevolata.
Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.

Dovendosi coordinare la disciplina legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell'art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari dell'impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell'ambito di una struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che incidono sul compossesso dei condomini.
Pret. civ. Pordenone, 14 giugno 1994, n. 212, Condominio Isonzo in Pordenone c. Merlo, in Arch. loc. e cond. 1996, 102.

Che ne pensate?

Grazie davvero a tutti!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Premesso che mi sembra molto improbabile che ai condomini venga in mente di chiedere la rimozone di un ascensore a suo tempo installato per eliminare le barriere (ma ammetto che non c'è limite alla idiozia e dispettosità condominiale), avrei sul piano puramente dialettico qualche perplessità a considerare tranquillizzante la sentenza qui citata
@Rosa1968 , ho trovato questa sentenza a riguardo. Potrebbe indicare che non hanno quindi il diritto di farmelo rimuovere?

"Le norme della L. n. 13/89 che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile (Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991).”

La sentenza specifica solo che l"le maggioranze stabilite" in deroga al vecchio c.c. prevalgono sempre anche se non presente il portatore d'handycap: io la tradurrei che è sempre sufficiente la maggioranza semplice invece che quella qualificata delle opere straordinarie, se gli interventi hanno gli specifici fini elencati.
Ciò è stato di fatto recepito direttamente dal nuovo c.c..

Ma qui non è stato realizzato a fronte di una maggioranza, ma in base ad un diritto-necessità
 

Mipi79

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Privato Cittadino
Sono andato a rileggermi le norme: per poterlo costruire abbiamo dovuto ottenere l’ok da almeno un terzo dei condomini (nel nostro caso due su sei, nel nostro caso mio nonno e l’altra mia coppia di nonni che viveva in un’altro dei 6 appartamenti). Non è quindiautomatico diritto per un disabile costruirlo senza almeno questo ok dell’assemblea.

Scusatemi l’imprecisione!

p.s. Ora le legge sono cambiate (dal 2013) ed è richiesta la maggioranza.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sono andato a rileggermi le norme: per poterlo costruire abbiamo dovuto ottenere l’ok da almeno un terzo dei condomini (nel nostro caso due su sei, nel nostro caso mio nonno e l’altra mia coppia di nonni che viveva in un’altro dei 6 appartamenti). Non è quindiautomatico diritto per un disabile costruirlo senza almeno questo ok dell’assemblea.

Scusatemi l’imprecisione!

p.s. Ora le legge sono cambiate (dal 2013) ed è richiesta la maggioranza.
In effetti sul mio intervento stavo per scrivere 1/3 e 2/3 : vedo invece che il nuovo art. 1120 relativamente ai lavori per eliminazione barriere, consumi energetici, ha stabilito in prima lettura il 50% come da comma 2 del 1136: ma mi sorge un dubbio. Se la legge che istituiva la deroga non è stata abrogata, verrebeb da pensare che in seconda convocazione, anche per queste innovazioni possa valere non il comma 2 del 1136, ma il comma 3: che rispecchierebbe lo spirito della legge sulla eliminazione delle barriere, e si ritornerebbe alle maggioranze della preesistente legge in deroga al vecchio c.c..

E' un ulteriore esempio dell'obbrobrio introdotto con la riforma del c.c.: che per mettere alcune pezze, ha creato altre incertezze.

p.s.: fa il paio con il c. 2 del 1121: che lascia aperta la interpretazione sulla fattibilità o meno di innovazioni gravose non condivise. Per assurdo se un singolo si facesse carico di spesare totalmente in proprio una emerita stupidaggine, i condomini non potrebbero opporsi? Sembra assurdo.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile

(Fattispecie in tema di installazione di un ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune).

in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale

Leggo con interesse questa materia controversa
premesso che trovo assurdo sia su un piano di logica che da un punto di vista pratico (vendere e acquistare un area piccola che sia comporta dei costi anche tecnici e di frazionamenti che andrebbero in capo all'alienante) ma tolto ciò mi chiedo

presupponendo che sia l'area su cui sorge l'impianto e l'ascensore stesso diventi di proprietà esclusiva e se un domani un'altro condomino portatore
di handicap si trovasse nella necessità di realizzare un qualcosa indispensabile ad abbattere le barriere architettoniche come la mettiamo ?

scusate il ragionamento contorto ma questa cosa mi incuriosisce
 

Mipi79

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
@ingelman è un dubbio che mi sono posto anche io!
Ma ho evitato di inserirlo come 3° punto nel primo post proprio perchè, nel caso non sia nostro obbligo l’acquisto dell’area comune, non si verrebbe neanche a porre la questione.

La risposta che mi è stata data è che probabilmente decadrebbe il diritto all’uso da parte di altri condomini.

Nel nostro caso non ci sarebbe comunque bisogno di esercitare con forza un diritto se un condomino portatore di handicap chiede l’allacciamento dell’ascensore al suo appartamento....... ma nessuno può assicurare ripetto a successivi proprietari dell’appartamento)!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
presupponendo che sia l'area su cui sorge l'impianto e l'ascensore stesso diventi di proprietà esclusiva e se un domani un'altro condomino portatore
di handicap si trovasse nella necessità di realizzare un qualcosa indispensabile ad abbattere le barriere architettoniche come la mettiamo ?
M sembra un ragionamento tutt'altro che contorto...: sembra quindi la richiesta del classico condominio/condomino che si crede più intelligente.... dei suoi colleghi.

La risposta che mi è stata data è che probabilmente decadrebbe il diritto all’uso da parte di altri condomini.
Ma anche questa è una strana risposta: da chi proviene?
Al massimo sarebbe nell'interesse (egoistico) di chi ha fatto la spesa assicurarsi che non venga usufruita da terzi, non il contrario...
 

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