Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Scusate: mi invitate a leggere e lo farò più che volentieri. E lo sto facendo.

Voi sapete cosa scrivete? ;)

ma perché ?
fai fare una delega al conduttore non firmatario e la fai sottoscrivere ai due contraenti.

... la vedo dura che il conduttore non sia un firmatario del contratto

Estraggo poi due capoversi dal commento altalex citato da progetto_casa:

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite appare quella più aderente al rispetto degli interessi di cui sono portatori i diversi soggetti.

Da una parte, viene tutelato l’affidamento del terzo; il contratto di locazione rimane pienamente efficace nonostante la mancanza del consenso dell’altro comproprietario.

Mi pare ripeta ciò che avevo postato.

Se a qualcuno dei presenti da fastidio l'intervento di privati cittadini, se la veda con le regole di iscrizione del forum.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Scusate: mi invitate a leggere e lo farò più che volentieri. E lo sto facendo.

Voi sapete cosa scrivete? ;)



... la vedo dura che il conduttore non sia un firmatario del contratto

Estraggo poi due capoversi dal commento altalex citato da progetto_casa:



Mi pare ripeta ciò che avevo postato.

Se a qualcuno dei presenti da fastidio l'intervento di privati cittadini, se la veda con le regole di iscrizione del forum.

non attaccarti ai refusi (conduttore non firmatario) soprattutto se tale concetto è stato scritto altre due volte correttamente.
Non da fastidio il tuo intervento ma la polemica che ti piace creare senza voler considerare la risposta da dare al richiedente iniziale.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Venendo al tema in discorso (peraltro, già dibattuto in passato), la legge, come si è visto, prevede che i contratti di locazione possano essere sottoscritti e intestati anche ad uno solo dei comproprietari, ma ciò non esclude il fatto che gli altri comunisti (sono così chiamati i detentori di un bene in comunione) non indicati in contratto debbano comunque sempre dichiarare la loro percentuale di possesso nel quadro D del nuovo modello RLI (e, se optano per il regime sostitutivo, evidenziare la scelta) e la quota parte del relativo reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi.

Il caso di specie investe due campi, quello delle imposta dirette e quello delle imposte indirette. In quest’ottica, nessun problema appare riscontrabile sul versante imposte indirette, in caso di assoggettamento del contratto al regime ordinario IRPEF (imposta di registro assolta).

Qualche problema può derivare, invece, dalle procedure di controllo delle imposte dirette. E’ evidente che compilare, in maniera impropria, il modello RLI telematico, indicando nel quadro B un solo comproprietario e nel quadro D, la percentuale 100 (l’opzione 50%, con un solo comproprietario, non può essere forzata), vuol dire :

a) dare una comunicazione errata all’Amministrazione finanziaria: il contratto è opponibile a terzi e fa prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che accetta il dato 100 - che non è 100 - come vero;

b) ricevere una ricevuta telematica di scarto, ove, in sede di proroga, venissero indicati nuovi soggetti giuridici e quote di possesso dell’immobile diverse da quelle indicate in prima registrazione (dati incongrui): in questo caso, occorre regolarizzare l’Anagrafica presso l’ufficio;

c) esporre il soggetto giuridico indicato in contratto al potenziale rischio di accertamento e contenzioso, qualora lo stesso dato (100) non compaia, poi, ad esempio nella colonna 4 (Percentuale di possesso) della sezione I del quadro B del modello UNICO PF.

La discrasia evidenziata supera la prima fase del controllo automatizzato dell’Agenzia, ma può finire nelle maglie più strette (lista) del controllo formale (incrocio catasto/registro) ed essere segnalata ed eventualmente sanzionata dall’Agenzia (che può richiedere documenti giustificativi).

Si consiglia, pertanto, al fine di prevenire eventuali contestazioni e seccature, presentare in Agenzia un’apposita comunicazione di rettifica al fine di correggere l’eventuale errore connesso alla compilazione del modello RLI: in questo caso, non dovrebbe essere comminata sanzione alcuna (è un errore formale che non incide sulla determinazione del tributo).

OT: Terminata l’estate, con l’inizio del nuovo “anno scolastico” :sorrisone: riprendo servizio. Non mi pare inutilissima temerarietà volere portare ancor io il mio granello di sale alla comunità di Immobilio (scusate, è tutta estate che leggo Jane Austen), anche, se col pensiero, sono ancora distante. I mari che ho solcato e i visi che ho incontrato in questi lunghi mesi un poco mi mancano solo perché sono una sentimentale. Così, per dire.

Vostra cordialissima scrivente

Penny:amore:
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Allora, intanto buon compleanno a Pennylove ! Poi se avete voglia leggete questo http://www.altalex.com/index.php?idnot=19271 di cui cito
(Peraltro, a voler ammettere che il locatore indichi espressamente in contratto di agire in nome proprio e degli altri comproprietari, si risolverebbe il problema a monte, perché il conduttore, reso edotto dell’esistenza degli altri comproprietari, in virtù della normale diligenza ed al fine di tutelarsi, ben potrebbe pretendere la sottoscrizione del contratto da parte di tutti i comproprietari).
, concludo ribadendo che non si possono sottoscrivere contratti del genere !! Ciao a tutti :stretta_di_mano:
 
Ultima modifica di un moderatore:

enrikon

Membro Senior
concludo ribadendo che non si possono sottoscrivere contratti del genere !!
E invece sembra sia emerso esattamente il contrario, sebbene con tutte le problematiche (di ordine principalmente fiscale) evidenziate prima da Luna e poi da Pennylove.

Se poi mi dici che, nei limiti del possibile, è sempre preferibile citare in atto tutti i comprorpietari, sono d'accordo con te.
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Se poi mi dici che, nei limiti del possibile, è sempre preferibile citare in atto tutti i comprorpietari, sono d'accordo con te.
Quando interviene la Corte Suprema nel merito di una causa, la medesima esprime un orientamento giuridico per la definizione del giudizio, che nel caso di specie è come ingiungere " tale cosa si potrebbe fare ma è meglio non farla ! "; infatti se leggi bene il link che ho postato, l' orientamento giuridico è quello di dover informare il conduttore dell' esistenza di altri comproprietari e che il medesimo possa richiedere la firma congiunta nel contratto, diversamente vale l' altro storico orientamento che cita " la legge non ammette ignoranza ! ".
 

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