Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Tra le tante (tutte) cose interessanti scritte da Pennylove....la prima è al primo capoverso , che è questo:


" Trattasi di tema per palati fini, su cui la dottrina spesso e volentieri si è accapigliata. L’art. 1759 cod. civ. è la norma cardine che disciplina tale fattispecie, fattispecie peraltro che non ha visto interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità, ma solo dispute dottrinali."

Quando non ci sono sentenze....vuol dire che - nel CONCRETO - non è mai stata invocata giudizialmente quella norma (o che non lo è stata in modo significativo).


L’acuta osservazione di STUDIOMINUCCI mi costringe a rettificare me stessa: la sintesi richiesta da Graf :):sorrisone: , purtroppo, mi ha indotto - come mi capita sovente - nella concitazione dell’attimo, all’imprecisione. Provo allora a chiarire.

L’istituto della mediazione – la cui casistica, spesso difficilmente inquadrabile dalla normativa, ho avuto modo di approfondire in questi mesi di permanenza su Immobilio – in realtà è forse uno di quelli che ha dato maggior materiale alla giurisprudenza. Tuttavia, se si esaminano i provvedimenti giurisprudenziali, si può facilmente verificare che gli stessi si incentrano, nella maggior parte dei casi, sulla risoluzione di questioni giuridiche vertenti sul diritto alla provvigione, sul concetto di conclusione dell’affare e – e qui sta la rettifica che vi devo – sulla responsabilità dei mediatori per mancata comunicazione alla parti intermediate di circostanze a loro note, vale a dire a ciò che statuisce il primo comma dell’art. 1759 codice civile: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.

Al contrario, il secondo comma del medesimo articolo “Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite” e tutto quello che ne deriva (scritture private, titoli, responsabilità nei documenti pubblici e scritture private autenticate, accertamento dell’identità delle parti e loro capacità giuridica ecc.) è una fattispecie che non ha visto interventi giurisprudenziali, ma solo riferimenti dottrinali sulla norma.
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Intendevo richiamare tutti quegli atti, compiuti dagli agenti immobiliari, che potrebbero integrare una fattispecie penale o dar luogo ad un risarcimento pecunario in sede civile...
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Aggingerei, come chiosa a questo
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.

che in una sentenza della quale non ho gli estremi, tal dicitura è stata completata con "..in relazione alla grandezza e al livello organizzativo della struttura nella quale opera...", il che la dice lunga.
 

La Capanna

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
....quando nel 1981 studiai per prendere il patentino nel testo unico era semplicemete riportato che il mediatore si sarebbe dovuto comportare come "un buon padre di famiglia" e quindi tutelare tutto e tutti....ma i tempi sono evidentemente cambiati!:occhi_al_cielo:
 

enrikon

Membro Senior
...in una sentenza della quale non ho gli estremi, tal dicitura è stata completata con "..in relazione alla grandezza e al livello organizzativo della struttura nella quale opera...", il che la dice lunga.
In effetti, messa così, non mi convince granchè; ma può darsi che nella fattispecie il giudice avesse avuto le sue buone ragioni.

Inoltre quel "...a lui note..." apre una voragine di possibili scusanti ed appigli al mediatore, perchè in teoria basterebbe dire "non lo sapevo... non ne ero a conoscenza... il cliente non mi aveva edotto che..." e tante volte magari è la verità.
Altre volte, però, il mediatore non sa perchè non vuol sapere :fico:, oppure sa e tace.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
In effetti, messa così, non mi convince granchè; ma può darsi che nella fattispecie il giudice avesse avuto le sue buone ragioni.

Inoltre quel "...a lui note..." apre una voragine di possibili scusanti ed appigli al mediatore, perchè in teoria basterebbe dire "non lo sapevo... non ne ero a conoscenza... il cliente non mi aveva edotto che..." e tante volte magari è la verità.
Altre volte, però, il mediatore non sa perchè non vuol sapere :fico:, oppure sa e tace.
Verissimo, ma io avevo messo quella chiosa proprio per l'ampia interpretabilità della stessa, che di fatto renderebbe la cosa dipendente dal sommo e unico giudizio del giudice e dalla sua colazione :D

Tra l'altro implicherebbe che chi ha un cellulare e una cerata :D non sarebbe quasi mai responsabile di nulla. :D
 
A

Abakab

Ospite
Verissimo, ma io avevo messo quella chiosa proprio per l'ampia interpretabilità della stessa, che di fatto renderebbe la cosa dipendente dal sommo e unico giudizio del giudice e dalla sua colazione :D

Beh un giudice mi ha dato contro ( Art.1759) nonostante il fatto che quello per cui avrei dovuto mettere a conoscenza non era ancora nato al momento dell'accordo giuridico (prima proposta e poi preliminare) anzi è stato creato di conseguenza a tali accordi, per evitare la vendita.
.. che la colazione gli vada di traverso!
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Beh un giudice mi ha dato contro ( Art.1759) nonostante il fatto che quello per cui avrei dovuto mettere a conoscenza non era ancora nato al momento dell'accordo giuridico (prima proposta e poi preliminare) anzi è stato creato di conseguenza a tali accordi, per evitare la vendita.
.. che la colazione gli vada di traverso!
Son fatti così... :D
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto