Tra le tante (tutte) cose interessanti scritte da Pennylove....la prima è al primo capoverso , che è questo:
" Trattasi di tema per palati fini, su cui la dottrina spesso e volentieri si è accapigliata. L’art. 1759 cod. civ. è la norma cardine che disciplina tale fattispecie, fattispecie peraltro che non ha visto interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità, ma solo dispute dottrinali."
Quando non ci sono sentenze....vuol dire che - nel CONCRETO - non è mai stata invocata giudizialmente quella norma (o che non lo è stata in modo significativo).
L’acuta osservazione di STUDIOMINUCCI mi costringe a rettificare me stessa: la sintesi richiesta da Graf , purtroppo, mi ha indotto - come mi capita sovente - nella concitazione dell’attimo, all’imprecisione. Provo allora a chiarire.
L’istituto della mediazione – la cui casistica, spesso difficilmente inquadrabile dalla normativa, ho avuto modo di approfondire in questi mesi di permanenza su Immobilio – in realtà è forse uno di quelli che ha dato maggior materiale alla giurisprudenza. Tuttavia, se si esaminano i provvedimenti giurisprudenziali, si può facilmente verificare che gli stessi si incentrano, nella maggior parte dei casi, sulla risoluzione di questioni giuridiche vertenti sul diritto alla provvigione, sul concetto di conclusione dell’affare e – e qui sta la rettifica che vi devo – sulla responsabilità dei mediatori per mancata comunicazione alla parti intermediate di circostanze a loro note, vale a dire a ciò che statuisce il primo comma dell’art. 1759 codice civile: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Al contrario, il secondo comma del medesimo articolo “Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite” e tutto quello che ne deriva (scritture private, titoli, responsabilità nei documenti pubblici e scritture private autenticate, accertamento dell’identità delle parti e loro capacità giuridica ecc.) è una fattispecie che non ha visto interventi giurisprudenziali, ma solo riferimenti dottrinali sulla norma.