in Remax non ci sono problemi perche' figuri sempre come un consulente associato allo studio, infatti ci lavorano tutte quelle categorie di solito che da sole non potrebbero intermediare per incompatibilita' vedi Geometri , Avvocati , o chiunque sia iscritto in un albo.
Avendo un Broker a disposizione segue lui le pratiche che per te sarebbero incompatibili con la professione, alla fine della trattativa ricevi la tua parte come consulenza in base agli accordi che hai all' interno ( profilo 30% o profilo 50% )
Io non andrei a dirlo troppo in giro. Sia il consulente associato (non mediatore) che svolge mediazione sia il broker che è colui che ha solo messo la firma alla fine della trattativa (o escamotage simili) sono sanzionati dalla legge.
Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2). Ripeto tutti a qualsiasi titolo!
Anche i
procacciatori d’affari che svolgono l’attività di mediazione (o mediazione atipica) devono essere iscritti al REA/RI di cui alla L.39/89 (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’
esercizio abusivo.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 39 del 3.2.1989 e successive modificazioni (Legge finanziaria 2007), l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione senza l’iscrizione nel registro comporta la
sanzione amministrativa da € 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite.
Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la L. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi.
Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa si applicano le pene previste dall’
art. 348 del Codice penale, e dall’art. 2231 c.c. (mancanza di iscrizione), ovvero una sanzione penale pecuniaria da
10.000€ fino a 50.000€ e la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Il compimento di atti senza titolo che siano individuati come di competenza specifica di una data professione svolta da soggetto regolarmente abilitato sono puniti con la sanzione di esercizio abusivo (Cass. S.U. 11545/2012).
Si applica inoltre la pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della mediazione ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).
Pensavi di stare in regola ma fai attenzione a cosa fai, almeno non lo andare a sbandierare in giro!
P.S. conosco bene come operano le agenzie immobiliari.