Babosao

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buon giorno a tutti, anche io ho un quesito simile al precedente dove il canone annuale attuale è di 6000,00 euro (mensile 500) aggiornato poi annualmente con adeguamento istat periodo dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2013.
Nello stampato per contratti di locazione commerciale abbiamo aggiunto al momento della stipula del contratto " art. 20 le parti convengono che dal 1° aprile 2013 al rinnovo del contratto il canone annuale viene stabilito sin d'ora in euro 8400,00 più aggiornamenti Istat come al punto 3"
Tutto questo ha valore legale?

La conduttrice mi ha comunicato telefonicamente oggi 29 dicembre 2012 che non intende proseguire dopo il 31 marzo 2012. Come devo comportarmi?
Grazie anticipatamente a chi vorrà gentilmente darmi una risposta in merito.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Mi sembra che non ci sia il corretto prevviso.
D'altra parte, se non può continuare l'attività per motivi seri, c'è poco da guardare ciò che è legale e ciò che non è.
 

Babosao

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non ci sono dubbi che non ci sia il corretto preavviso. Quello che più mi interessa sapere è, se la clausola inserita nel contratto è legale e se la conduttrice può impugnarla visto che è il motivo per cui non vuole proseguire.
Non vorrei che poi mi chiedesse l'indennità commerciale!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il dubbio mi pare lecito: potrebbe essere considerato un espediente illegale per aumentare il canone. Per assurdo la cosa non presenterebbe problemi se fosse in diminuzione.
O se il canone fosse stato fin dall'inizio pattuito in 8400, con una diminuzione iniziale motivata da considerazioni relative alle spese iniziali di avviamento.
Nelle condizioni descritte potrebbe essere contestata: di qui però a pretendere l'indennità commerciale, mi sembra troppo. In fondo lo stesso conduttore ha firmato il contratto in questa forma. E se è lui a recedere, non è dovuta l'indennità.
Dati i tempi va comunque valutato il grado di solvenza e le alternative commerciali: potrebbe valer la pena tenersi l'inquilino al soloto canone anche se non molto remunerativo.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Non ci sono dubbi che non ci sia il corretto preavviso. Quello che più mi interessa sapere è, se la clausola inserita nel contratto è legale e se la conduttrice può impugnarla visto che è il motivo per cui non vuole proseguire.
Non vorrei che poi mi chiedesse l'indennità commerciale!
Poichè non si possono prevedere le mosse della gente (piu o meno in buona fede) io aspetterei di vedere come si evolve la questione.
Il conduttore dovrà per forza inviarti una raccomandata A.R. con i suoi programmi ed eventuali richieste.
Dopo tu esaminerai e risponderai ponderatamente.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nello stampato per contratti di locazione commerciale abbiamo aggiunto al momento della stipula del contratto " art. 20 le parti convengono che dal 1° aprile 2013 al rinnovo del contratto il canone annuale viene stabilito sin d'ora in euro 8400,00 più aggiornamenti Istat come al punto 3"
Tutto questo ha valore legale?


E’ opinione concorde, in ambito giurisprudenziale, che la previsione di canoni di locazione in misura differenziata sia legittima e non si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 79 (Patti contrari alla legge) della legge n°392/1978, purché non sia finalizzata ad attuare una sorta di determinazione a priori dell’aggiornamento della misura del canone, contrastando, in tal caso, con quanto stabilito dall’art. 32 (Aggiornamento del canone) della legge stessa, e venendo, quindi, colpita da nullità.

Deve pertanto ammettersi la possibilità per le parti di prevedere, al momento della stipula del contratto (e non già successivamente), variazioni del canone per un determinato numero di anni di durata del contratto o addirittura (come nel caso di specie) nella sola ipotesi di rinnovazione del contratto stesso, a patto, però, che la necessità di aumenti graduali scaturisca da determinati fatti o vicende aventi una incidenza rilevante sulla funzione economica dell’intero rapporto contrattuale, fattori del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta, chiaramente ed espressamente evincibili a contratto.

Indispensabile, quindi, per la validità di una previsione di canone diverso per le varie annualità del contratto, è:

a) che sia espressamente menzionato il canone complessivo, perché solo in tal modo è possibile accertare, se necessario, il canone medio mensile (come per la determinazione dell’indennità di avviamento che – come precisato da Bastimento e Umberto – il conduttore perde nel caso in cui formalmente manifesti la propria volontà di non voler beneficiare di un ulteriore rinnovo del contratto);

b) che vi sia la specifica indicazione dei motivi giustificativi di tale scelta: ad es. le spese rilevanti di manutenzione/ristrutturazione che inizialmente il conduttore deve affrontare per adattare l’immobile appena preso in locazione alle proprie esigenze, e l’interesse del locatore di evitare di concorrere in tali spese, ovvero la previsione del conduttore di sviluppo futuro dell’attività svolta nel bene locato.

Le motivazioni, però, sono – si ribadisce – fondamentali: se la clausola non contiene alcun utile riferimento ai profili giustificativi degli aumenti, risulta evidente l’intento di eludere i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge n°392/1978. L’accertamento di tale clausola è, comunque, devoluto insindacabilmente al giudice di merito.

Ora, mancando nel caso di specie i presupposti, in presenza dei quali deve ritenersi pienamente valida la clausola che prevede un aumento del canone nel corso della durata del rapporto di locazione, assai dubbia è, a parere di chi scrive, la legittimità della clausola posta all’attenzione del forum.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
E’ opinione concorde, in ambito giurisprudenziale, che la previsione di canoni di locazione in misura differenziata sia legittima e non si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 79 (Patti contrari alla legge) della legge n°392/1978, purché non sia finalizzata ad attuare una sorta di determinazione a priori dell’aggiornamento della misura del canone, contrastando, in tal caso, con quanto stabilito dall’art. 32 (Aggiornamento del canone) della legge stessa, e venendo, quindi, colpita da nullità.

Deve pertanto ammettersi la possibilità per le parti di prevedere, al momento della stipula del contratto (e non già successivamente), variazioni del canone per un determinato numero di anni di durata del contratto o addirittura (come nel caso di specie) nella sola ipotesi di rinnovazione del contratto stesso, a patto, però, che la necessità di aumenti graduali scaturisca da determinati fatti o vicende aventi una incidenza rilevante sulla funzione economica dell’intero rapporto contrattuale, fattori del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta, chiaramente ed espressamente evincibili a contratto.

Indispensabile, quindi, per la validità di una previsione di canone diverso per le varie annualità del contratto, è:

a) che sia espressamente menzionato il canone complessivo, perché solo in tal modo è possibile accertare, se necessario, il canone medio mensile (come per la determinazione dell’indennità di avviamento che – come precisato da Bastimento e Umberto – il conduttore perde nel caso in cui formalmente manifesti la propria volontà di non voler beneficiare di un ulteriore rinnovo del contratto);

b) che vi sia la specifica indicazione dei motivi giustificativi di tale scelta: ad es. le spese rilevanti di manutenzione/ristrutturazione che inizialmente il conduttore deve affrontare per adattare l’immobile appena preso in locazione alle proprie esigenze, e l’interesse del locatore di evitare di concorrere in tali spese, ovvero la previsione del conduttore di sviluppo futuro dell’attività svolta nel bene locato.

Le motivazioni, però, sono – si ribadisce – fondamentali: se la clausola non contiene alcun utile riferimento ai profili giustificativi degli aumenti, risulta evidente l’intento di eludere i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge n°392/1978. L’accertamento di tale clausola è, comunque, devoluto insindacabilmente al giudice di merito.

Ora, mancando nel caso di specie i presupposti, in presenza dei quali deve ritenersi pienamente valida la clausola che prevede un aumento del canone nel corso della durata del rapporto di locazione, assai dubbia è, a parere di chi scrive, la legittimità della clausola posta all’attenzione del forum.
Se venisse confermata o meno la leggittimità della clausola, quale sarebbe lo scenario che si verrebbe ad aprire ?
Mi sembra che questa sia la sostanza del quesito posto da Balbosao, a cui, consentimi Pennylove, non vedo la tua risposta.
Clausola illeggittima : il conduttore ha diritto a restare al vecchio canone ?
Quando e come deve il conduttore comunicare validamente la sua posizione ?
Questo è il motivo che mi ha indotto a consigliare di attendere la comunicazione del conduttore. Tanto non credo si possa giocare di anticipo sulla base di una telefonata.

Ciao e Buon Anno Nuovo.
 

Babosao

Membro Attivo
Privato Cittadino
Purtroppo non ci sono motivazioni scritte per il motivo dell' inserimento della clausola 20 trascritt interamente nel mio post
iL motivo dellaa clausola è stato per un canone inferiore iniziale per lavori di ristrutturazione che dovevano essere effettuati dalla conduttrice, peraltro lavori mai effettuati perché l'accordo é stato verbale e non scritto!
Ringrazio per le numerose risposte.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
[quote="Babosao, post: 265628, member: 49161"
....... per lavori di ristrutturazione che dovevano essere effettuati dalla conduttrice, peraltro lavori mai effettuati perché l'accordo é stato verbale e non scritto!
Ringrazio per le numerose risposte.[/quote]

Meglio così.
 

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