Antonello

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Le motivazioni, però, sono – si ribadisce – fondamentali: se la clausola non contiene alcun utile riferimento ai profili giustificativi degli aumenti, risulta evidente l’intento di eludere i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge n°392/1978. L’accertamento di tale clausola è, comunque, devoluto insindacabilmente al giudice di merito..

Esistono sentenze in merito?
 

Pennylove

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Esistono sentenze in merito?


La risposta è affermativa. Anzi, si può ben dire che da qualche anno a questa parte i giudici abbiano preso l’abitudine di ripetere tutti il medesimo mantra (con variazioni sul tema), legittimando la previsione di un canone scaglionato ove tale necessità sia scaturita da “elementi oggettivi e predeterminati, desumibili dal contratto e tali da essere idonei a influire sull’equilibrio economico del rapporto in modo autonomo dalle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta.

Chiarificatrice in tal senso, tra le tante, Cass. n°4210/2007: “La giurisprudenza di legittimità consente tali pattuizioni quando:
a) vi sia una prederminazione a monte della misura finale del canone cui si giungerà mediante successivi aumenti frazionati per un determinato lasso temporale;
b) vi sia la specifica indicazione dei motivi giustificativi di tale opzione”.

Ciò che pare non lasciare scampo alle controparti è che il contratto contenga le motivazioni a fondamento della variabilità del canone, presupposto che vale ad attribuire legittimità alla pattuizione stessa. Resta in ogni caso fermo il principio per cui l’interpretazione della clausola in questione deve tenere conto dell’intero complesso delle pattuizioni contrattuali in concreto raggiunte, nonché anche degli accordi extracontrattuali e degli impegni assunti dalle parti nella fase delle trattative che hanno preceduto la stipula del contratto, sulla base, però, di idonei mezzi di prova: nel caso si specie, elementi di supporto potrebbero essere la consulenza tecnica ovvero la documentazione di spesa di ristrutturazione dei locali.

Il giudice – e qui provo a rispondere ad H&F - potrebbe non ravvisare determinati presupposti tali da comportare la necessità di agevolare la posizione del conduttore, dichiarando la nullità della clausola intervenuta tra le parti e accertando l’esatto ammontare del canone di locazione (in ogni caso, qualora si accertasse la nullità della clausola in discorso, si applicherebbe comunque l’art. 1339 del cod. civ., con la conseguenza che diverrebbe operante anche in questo caso l’art. 32 della legge n°392/1978) ovvero, dopo un controllo dell’atto sotto il profilo causale, ritenere non contraddittoria, immune da vizi logici e giuridici la clausola in questione, sottraendola, quindi, al sindacato di legittimità.
 

Antonello

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Per Pennylove:

La clausola degli aumenti del canone approvata specificatamente (Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt.....) attribuisce legittimità alla pattuizione?
 

Pennylove

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La clausola degli aumenti del canone approvata specificatamente (Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt.....) attribuisce legittimità alla pattuizione?


L’obbligo della doppia firma, come previsto dagli articoli 1341 e 1342 cod. civ., posta in tutti i contratti predisposti da una sola delle due parti e, quindi, con clausole che stabiliscono vantaggi soprattutto per chi le ha proposte e vincoli per chi le accetta (ad es. quando una delle due parti viene scaricata da ogni responsabilità per eventuali danni oppure se solo uno dei due ha facoltà di recesso o, ancora, quando vengono stabilite tacite proroghe o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria) non è di per sé efficace ad attribuire legittimità alla clausola in discorso.

Mettendo la sua firma due volte (la prima, alla fine di tutte le clausole inserite nell’atto, subito dopo la data, la seconda poche righe più avanti), si presume solo che il conduttore abbia posto l’attenzione sulla clausola richiamata in quelle poche righe, quindi sia stato correttamente informato di ciò che la clausola prevede e abbia capito gli obblighi che si assume firmando il contratto, ma perché un simile accordo non venga travolto dall’art. 79 della legge n°392/1978 devono sussistere quei presupposti essenziali sopra evidenziati.
 

osammot

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Buongiorno a tutti.
In tema di aumenti programmati, la stessa cosa è oggi possibile, per un contratto commerciale in cedolare secca?
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Se motivata come agevolazione all'avviamento, dopo aver stabilito il canone a regime, direi di si.

p.s.: quando ho letto la risposta sovrastante, mi ero felicitato al pensiero del ritorno di Pennylove.... purtroppo era una vecchia discussione
 

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