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sinceramente non ne vedo la necessità . il modo per mettersi in regola esiste e non c'è bisogno di derogheTorniamo all'inizio:
tutti noi abbiamo collaboratori o dipendenti o soci o familiari che ci aiutano a gestire il lavoro.
Quando entra un cliente e il titolare non c'è, che fanno? Gli dicono di tornare un'altra volta o cercano di coinvolgerlo?
Quando telefona un cliente e il titolare non c'è, che fanno? Gli dicono di telefonare più tardi o cercano di rispondere alle domande e di coinvolgerlo?
Quando arriva un'email che fanno? Dicono al titolare di rispondere o lo fanno loro?
Questi nostri preziosi collaboratori potrebbero essere accusati di esercizio abusivo dell'attività e pesantemente sanzionati.
E anche i titolari dell'agenzia.
Non ho mai parlato di regolarizzare personaggi strani, ma di dare la possibilità ai nostri collaboratori di mettersi in regola.
Per la loro e nostra serenità.
Mi pare che l'unica risposta costruttiva sia di Ingelman: "Credo (si possa fare) ben poco se non tramite Associazioni/Federazioni di categoria che proponessero una modifica alla L. 39/89 ... dando a loro (ai collaboratori "senior") la possibilità di affrontare l'esame camerale senza il Diploma di scuola superiore".
Vediamo se i responsabili Fimaa, Fiaip, Anama ci faranno pervenire i loro pareri...
sei tu che mi metti in agitazione [DOUBLEPOST=1416131037,1416130816][/DOUBLEPOST]anche perchè l'esempio fatto di stare in ufficio, rispondere ad email e prendere appuntamenti sono tutte cose che può fare benissimo anche con una semplice busta paga con la qualifica di segretaria/o .. ovviamente senza intermediareingelman però non agitarti nemmeno tu
se rifacessero fare gli esami agli AI abilitati, ci sarebbe l'estinzione della specie...
tra le altre cose indispensabile.Credo, invece, nella necessità di una formazione continua e obbligatoria
anch'io ... giuro che se Equitalia proponesse un condono straccerei tutte le mie cartellese la mia federazione proponesse un condono, straccerei la tessera
Io, più che difficoltà, non avrei proprio nessuna possibilità di superare l'esameCertamente se dovessi rirpresentarmi all'esame avrei delle difficoltà
nessuna novità[DOUBLEPOST=1416223660,1416223652][/DOUBLEPOST]Direttiva Europea 2006/123/CE cancellazione del ruolo mediatori: Art. 10
(Attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39).
1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
a) Agente di affari in mediazione;
b) Agente immobiliare;
c) Agente d’affari
2. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività
5. Ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti per l’accesso all’attività di intermediazione commerciale e di affari, il comma 3 dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito con il seguente: “Ai fini dell’avvio dell’attività gli interessati devono:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
b) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni presso un mediatore iscritto al registro imprese, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3; tale periodo è ridotto a un anno qualora l’interessato sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altra scuola ad indirizzo professionale;
c) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
d) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.”
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
QUALCUNA HA INFO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL PUNTO 5B?
nessuna novitàDirettiva Europea 2006/123/CE cancellazione del ruolo mediatori: Art. 10
(Attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39).
1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
a) Agente di affari in mediazione;
b) Agente immobiliare;
c) Agente d’affari
2. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività
5. Ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti per l’accesso all’attività di intermediazione commerciale e di affari, il comma 3 dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito con il seguente: “Ai fini dell’avvio dell’attività gli interessati devono:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
b) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni presso un mediatore iscritto al registro imprese, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3; tale periodo è ridotto a un anno qualora l’interessato sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altra scuola ad indirizzo professionale;
c) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
d) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.”
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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