Non so dire quanto incida la parcella notarile: per le imposte di registro e ipo-catastali vale quanto citato nella circ. 2/E del 21/02/14 :della AdE.
1.1 Permuta
In considerazione delle peculiarità che connotano gli atti di permuta
immobiliare, appare utile formulare alcune considerazioni in merito
all’applicazione a detti atti della nuova disciplina.
Com’è noto, la permuta, ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile, è il
contratto “che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose,
o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
In via generale, in base a quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, lettera
b), del TUR, la base imponibile per le permute è costituita “dal valore del bene
che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta”.
Al fine di stabilire l’imposta di registro dovuta per l’atto di permuta,
occorre, dunque, calcolare l’imposta di registro relativa a ciascun trasferimento
in modo da individuare quella più elevata, a prescindere dal fatto che il maggiore
importo derivi dall’applicazione di una aliquota più elevata o da un maggior
valore del bene. 9
Tenuto conto che la disciplina introdotta dall’articolo 10 del decreto, non
incide sulle regole di determinazione della base imponibile, resta fermo il
principio secondo cui per gli atti di permuta, l’imposta di registro con le nuove
aliquote stabilite (del 12, del 9 o del 2 per cento, se ‘prima casa’) è determinata
sul valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.
Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, tenuto conto delle
novità introdotte dall’articolo 10 del decreto, si precisa che in relazione all’atto di
permuta, soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi
dell’articolo 1 della Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute una
sola volta, nella misura fissa di euro 50 ciascuna, e non più nella misura
proporzionale prevista dal combinato disposto degli articoli 10 e 1 della Tariffa
allegata al D. LGS. 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC).
In relazione a tale atto e alle formalità conseguenti, non sono dovuti
l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.