NO, il ruolo del notaio consiste nel verbalizzare le dichiarazioni rese in atto pubblico da persone della cui identità é certo ed effettuare controlli, registrazioni e trascrizioni sui registri di pubblicità immobiliare .....e poco d'altro.scusate ma se il notaio neanche lo stipula l'atto , può obbligare il venditore a sanare la difformità ?
....chiedi un forte sconto sul prezzo per accettare questa piccola difformità che ti andrai a sistemare per conto tuo dopo...
Su questa scorciatoia non sono d'accordo.
Premesso che la nullità dell'Atto è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque...
a far data 01 Luglio 2010, per il trasferimento della proprietà immobiliare, devono aversi le seguenti situazioni di regolarità, che ti riassumo:
1) La "regolarità urbanistico/edilizia" (obbligatoriamente dichiarata al rogito, che é atto pubblico)
Va anzitutto verificata la rispondenza dello stato di fatto dell'immobile allo stato ultimo assentito (quello che risulta c/o l'ufficio tecnico del comune). Se c'é allineamento siamo nella felice situazione di "regolarità urbanistico/edilizia", meglio se comprovata da apposita relazione di un tecnico. Diversamente, si deve accertare se le irregolarità sono sanabili alla luce delle norme e dei regolamenti vigenti.
In caso affermativo occorre presentare richiesta di "concessione in sanatoria", pagando oneri (eventuali) e la sanzione (certa).
A richiesta presentata si procede con gli eventuali lavori di adeguamento, secondo un progetto asseverato, terminati i quali c'é obbligo di dichiarazione della "fine lavori" al comune e di presentazione in catasto della planimetria aggiornata entro i 30 giorni successivi (e qui il cerchio si chiude). Se invece la richiesta di sanatoria é rigettata, con tutta probabilità verrà imposto il ripristino all'ultimo stato legittimo assentito....che non é detto sia sempre possibile, soprattutto negli immobili isolati.
2) La "regolarità fiscale" (obbligatoriamente dichiarata in atto di ambo le parti, può comportare nullità dell'atto e addebito di dichiarazione falsa in atto pubblico)
E' verificata quando sia ha la conformità allo stato di fatto dei dati catastali (intestazione, quote di proprietà,...) ma soprattutto della planimetria depositata (hanno rilevanza il classamento, la consistenza in vani e quindi la rendita assegnata; non rilevano le piccole difformità che non incidono sui parametri precedenti). Qualche notaio verifica pure che l'immobile compaia nell'ultima dichiarazione dei redditi del cedente...
Nel caso di situazione catastale non conforme - verificata in via preventiva la regolarità urbanistico/edilizia - si può procedere a semplici volture dai costi professionali accettabili..... poi, però, se per effetto dell'allineamento della situazione catastale la RC é aumentata, gli enti impositori (AdE per l'IRPEF, il Comune per ICI e Tarsu) procederanno al recupero delle imposte corrisposte in misura insufficiente nei 5 anni precedenti, con tanto di sanzioni e interessi....
NB. La sottolineatura sta a significare che intervenire solo sulla planimetria catastale, così disallineandola rispetto a quella assentita depositata in Comune, equivale ad autodenunciarsi per abuso edilizio, con tutte le pesanti conseguenze del caso
Per il rogito servono pure :
3) La "regolarità energetica" (obbligatoria per il rogito)
Al momento, é la più semplice da conseguire ... é sufficiente procurarsi l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) rilasciato da tecnico abilitato.
4) La "regolarità impiantistica"
Se non é possibile reperire le dichiarazioni di conformità, ad oggi é sufficiente dichiararne in atto la mancanza.
Ergo...se non vuoi finire nei casini pretendi la regolarizzazione edilizia e fiscale prima del rogito. Ciao.