francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Io continuo a sostenere la mia tesi, forte del tenore letterale della norma,
“Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione” . Punto.

La ratio sta nella “mancanza di un intento speculativo nascente da un acquisto accidentale quale è quello successorio”.Tratto da questo studio del Consiglio nazionale del notariato, molto interessante :
:https://www.fiscoetasse.com/files/18060/studio-notariato-15-2024-t.pdf
 
Ultima modifica:

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Questo il passo che interessa. Non pare chiarissimo nemmeno a loro:

G2. Causa di esclusione relativa alla provenienza ereditaria. La problematica dell’inquadramento della causa di esclusione relativa alla provenienza ereditaria risente della non felice formulazione della norma che lascia il campo aperto a due differenti soluzioni. La prima, che muovendo dal relativo tenore letterale, non consentirebbe di giungere a interpretazioni diverse rispetto a quella che configura nell’evento morte una causa di esclusione assoluta. Rimarrebbero non soggette a plusvalenza sia le cessioni effettuate dagli eredi che abbiano ereditato i beni dopo che il de cuius abbia eseguito i lavori, che quelle effettuate dagli stessi eredi dopo che ricevuto il bene in successione abbiano posto in essere l’intervento ex art. 119. La provenienza ereditaria sarebbe sufficiente ad escludere l’imponibilità della fattispecie anche se nei fatti gli stessi eredi, e non il de cuius, abbiano beneficiato dei relativi vantaggi sul piano fiscale. Tale interpretazione oltre che dal dato letterale dell’art. 67 lett b-bis) troverebbe sostegno soprattutto nella considerazione che in via simmetrica nell’art. 68 Tuir non sarebbe possibile individuare con certezza il minuendo da utilizzare per il calcolo del differenziale da sottoporre ad imposizione122 . A questo orientamento se ne contrappone un altro che troverebbe sostegno in un inquadramento più sostanziale e forse più equo ma che si scontrerebbe con l’interpretazione meramente letterale di tali norme. In particolare la causa di esclusione in oggetto dovrebbe far riferimento solo alla cessione operata dall’erede di colui che abbia eseguito i lavori e si sia avvalso della detrazione. In particolare l’acquisto per successione potrebbe valere come causa di esclusione solo se sia stato l’ultimo evento in ordine temporale. Se effettuato l’intervento, il proprietario del bene muore, i suoi eredi che intendano cedere il bene ereditato non maturerebbero alcuna plusvalenza imponibile. Se viceversa il proprietario muore prima di eseguire i lavori ed i suoi eredi eseguano essi stessi l’intervento, ed a lavori conclusi intendano vendere il bene ristrutturato, la relativa cessione potrebbe far conseguire una plusvalenza imponibile. In questo caso l’ultimo evento sarebbe stato l’esecuzione dei lavori e non la successione123 . A sostegno di quanto sopra potrebbe essere anche considerato che ai sensi della lett. b) dell’art. 67 l’esclusione derivante dalla successione è relativa alla causa di “acquisto” e non a quella della costruzione (sono plusvalenti le vendite degli immobili acquistati da meno di 5 anni esclusi quelli “acquisiti” per successione)124 . Sul piano sostanziale peraltro non si comprenderebbe la ratio di agevolare il contribuente che, in un’ottica volta a penalizzare il mercato delle abitazioni diverse da quella principale, ristrutturate avvalendosi del super bonus 110%, abbia ereditato un appartamento prima dei lavori rispetto ad un altro contribuente che, sempre prima dei lavori, invece ne abbia acquistato125 un altro nello stesso edificio126 . Tuttavia, come già anticipato, la scelta del legislatore della novella, non avendo previsto una deroga alle modalità di cui all’art. 68 Tuir da utilizzare per il calcolo del differenziale nel caso di beni pervenuti per successione, sembrerebbe essere stata quella di privilegiare l’interpretazione più letterale, probabilmente per la mancanza di un intento speculativo nascente da un acquisto accidentale quale è quello successorio. A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore127 ha previsto espressamente, come fatti generatori di plusvalenze, solo i lavori effettuati dal donatario, e non anche quelli eseguiti dall’erede, volendo probabilmente rimarcare la differente situazione emergente dai due scenari.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Sostengono che ci potrebbero essere interpretazioni diverse, ma concludono che in definitiva non si può non attenersi alla lettera
Concordo con te, tuttavia siamo in Italia quindi la certezza si ha solamente se si prova a fare sta cosa, si aspettano tot. anni e non si ricevono accertamenti da parte dell'AdE, anche se poi si potrebbe sempre provare a fare ricorso, nel caso.
 

inca

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie a tutti,
è evidente che la problematica è molto discussa e ciò si evince anche dallo Studio del Notariato che hanno allegato francesca ed umberto (che ringrazio) nel quale sono riportate le due interpretazioni ma senza nessuna conclusione certa.
La nota stonata è anche il ritardo dell'Agenzia delle Entrate (o del Ministero) nel non pronunciarsi sulla questione.
Mi sembra anche ovvio che ad oggi saranno sicuramente capitati casi del genere al momento di un rogito. E quindi cosa è stato fatto? è stata applicata la norma ("esclusi gli immobili acquisiti per successione") in forma estensiva?
Se non sbaglio infatti è il notaio che è tenuto ad effettuare la funzione di sostituto d'imposta ed incassare l’imposta sostitutiva per versarla all’Erario per conto del venditore oppure forse è il venditore che dovrà riportarla in dichiarazione dei redditi?
Mah ....c'è una grande confusione.
Ancora grazie a tutti
Saluti
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Grazie a tutti,
è evidente che la problematica è molto discussa e ciò si evince anche dallo Studio del Notariato che hanno allegato francesca ed umberto (che ringrazio) nel quale sono riportate le due interpretazioni ma senza nessuna conclusione certa.
La nota stonata è anche il ritardo dell'Agenzia delle Entrate (o del Ministero) nel non pronunciarsi sulla questione.
Mi sembra anche ovvio che ad oggi saranno sicuramente capitati casi del genere al momento di un rogito. E quindi cosa è stato fatto? è stata applicata la norma ("esclusi gli immobili acquisiti per successione") in forma estensiva?
Se non sbaglio infatti è il notaio che è tenuto ad effettuare la funzione di sostituto d'imposta ed incassare l’imposta sostitutiva per versarla all’Erario per conto del venditore oppure forse è il venditore che dovrà riportarla in dichiarazione dei redditi?
Mah ....c'è una grande confusione.
Ancora grazie a tutti
Saluti
Non penso che il Notaio si prenderà una responsabilità del genere... quindi nell'atto non scriverà NULLA relativamente a tale questione, oppure se scrive indica che parte venditrice dichiara che non è dovuta plusvalenza.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Se non sbaglio infatti è il notaio che è tenuto ad effettuare la funzione di sostituto d'imposta ed incassare l’imposta sostitutiva per versarla all’Erario per conto del venditore oppure forse è il venditore che dovrà riportarla in dichiarazione dei redditi?

Il notaio fa quello che gli dice il venditore e la responsabilità è del venditore.

Non dice nulla?
Non è il notaio tenuto a chiedere "ma non è che hai realizzato plusvalenza?"

Dice "ho plusvalenza"?
Ok, dammi i conteggi che io pago all'erario quello che tu mi dici, se non sei sicuro chiedi al tuo commercialista.

Oppure il venditore non dice nulla e sistema il tutto in dichiarazione dei redditi, si può fare anche questo.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Comunque se hai adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo (anche come seconda casa, non importa) esci dall'empasse. E' questo il caso?
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Concordo con i colleghi che mi hanno preceduta, il notaio può chiedere se c’è plusvalenza e se la vuoi pagare tramite lui, in quel caso procedi a dare al notaio conteggio e importo somma da versare, ma lui non fa nessun controllo o conteggio in quanto non è tenuto, a maggior ragione perché la plusvalenza può essere pagata anche in dichiarazione dei redditi (redditi diversi) in base ad aliquota IRPEF.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto