i condizionatori non devono sgocciolare fuori, lo stillicidio è vietato dal codice
se non sei oltre il 3° non ti consiglio di collegarlo ai pluviali, se si intasano, ti entra l'acqua piovana in casa tramite il condizionatore
Giulio Benedetti
Pubblicato nel mese di Aprile 2006
Il condizionatore e le fughe di sostanze lesive
Il DPR 15/212006 n. 147 contenente i provvedimenti per ridurre le fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore.
Da una decina d'anni vari ricer*catori e scienziati osservano la riduzione dello strato di ozono atmosferico al di sopra della re*gioni artiche ed antartiche ed af*fermano che la conseguenza del*la diminuzione di tale protezio*ne non soltanto comporta modi*ficazioni sensibili nella flora e nella fauna di tali regioni, ma anche il concreto pericolo di au*mento di neoplasie cutanee an*che nei confronti popolazione umana dell'intero globo terre*stre.
Tale allarme non è rimasto ina*scoltato in quanto le fonti nor*mative europee e nazionali in tale materia consistono:
- nella legge 28/12/1993 n. 549, poi modificata dalla legge 16/6/1997 n. 179, recante le mi*sure a tutela dell' ozono atmosfe*rico e dell' ambiente;
- nel regolamento (CE) n. 2037 / 2000 del parlamento europeo e del Consiglio del 29/6/2000 sul*le sostanze che riducono lo stato di ozono;
- nel decreto del Ministro del*l'ambiente e della tutela del ter*ritorio del 3/10/2001 recante le misure per il recupero , riciclo , rigenerazione e la distruzione degli halon ;
- nel decreto del Ministro del*l'ambiente e della tutela del ter*ritorio del 20/9/2002 recante le misure a tutela dell' ozono atmo*sferico;
- nel DPR 15/2/2006 n. 147 (pubblicato su OU n. 85 del 11/4/2006) che disciplina (art. 1) le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate al fine di ridurre le fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stra*tosferico nelle apparecchiature di refrigerazione, di condiziona*mento dell' aria e delle pompe di calore.
Le sostanze del DPR n. 147/2006 sono quelle già com*prese nel citato regolamento n. 2037/2000 ovvero le sostanze controllate e i clorofluocarburi e le operazioni di recupero e di ri*ciclo (art. 3) controllate sono ef*fettuate solo con dispositivi con*formi alle caratteristiche e nel ri*spetto delle norme tecniche ISO 11650 e le relative operazioni di manutenzione devono essere re*gistrate nel libretto di impianto. Tutti gli impianti esistenti devo*no essere adeguati alle prescri*zioni della norma ISO 11650 entro sei mesi dall'entrata in vi*gore del predetto decreto presi*denziale.
Per controllare eventuali fughe dagli impianti sono previsti (art. 4) i seguenti controlli:
- per le apparecchiature , gli im*pianti di refrigerazione, di con*dizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate superiori ai 3 kg. i controlli, da registrarsi nel li*bretto di impianto, devono ave*re cadenza annuale qualora il contenuto di sostanze controllate oscilli tra i 3 e i 100 kg., seme*strale qualora il predetto conte*nuto di sostanze controllate su*peri i 100 kg.
Laddove nel corso del controllo si avverta un inizio di fuga la ri*cerca deve essere effettuata con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno.
La ricerca sul lato di alta pressio*ne deve essere eseguita con l'im*pianto funzionante, mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. Qualora si accerti che la perdita richieda una ricarica supe*riore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura de*vono essere riparati entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. In ogni caso il risultato dei controlli devo*no essere annotati sul libretto di impianto.
Per la delicatezza dei compiti loro assegnati è richiesta (art. 5) per il personale che effettua la manuten*zione e le verifiche dei predetti impianti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au*tonome di Trento e di Bolzano stabilite dall'art. 4 del d.lvo 28/8/1997 n. 281 . Tale fonte nor*mativa prevede che lo Stato e tali enti locali, in attuazione del prin*cipi di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di fun*zionalità , economicità ed effica*cia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato - regioni accor*di al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere attività di interesse co*mune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell' assenso del Governo e dei Presidenti delle re*gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tuttavia nota si che il DPR n. 147/2006, in quanto fonte norma*tiva di rango inferiore, non dero*ga alla disciplina stabilita dalla legge 5/3/1990 n. 46 il quale, tra l'altro, disciplina (art. 1 lettera c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme , gassoso e di qualsiasi natura e specie installati all'interno degli edifici adibiti ad uso civile e inoltre prevede (art. 2) che siano abilitati all'installa*zione , trasformazione, amplia*mento e manutenzione di tali im*pianti i soggetti abilitati e iscritti nell' albo degli installatori istitui*to presso le competenti Camere di Commercio.
Infine il decreto contiene un allega*to riportante gli estremi delle regi*strazioni delle operazioni eseguite sugli impianti e che devono essere annotate sul libretto di impianto. Proprio tale tipo di annotazioni e l'obbligo di conservare il libretto di impianto, che deve essere esibito in occasione di qualsiasi verifica, responsabilizza i possessori ed i proprietari degli impianti e costi*tuisce un ennesimo adempimento a carico anche degli amministratori condominiali per gli impianti, so*pra descritti, di uso comune. In*vero il decreto definisce (art. 2, let*tera h) operazioni di manutenzione quelle consistenti in riparazione, sostituzione del fluido refrigerante , incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica , nonché il con*trollo periodico di apparecchiature per gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti le sostanze controllate.
Giulio Benedetti
NIENTE CONDIZIONATORI SULLE FACCIATE CONDOMINIALI
TRIBUNALE DI MILANO
9.1.2004 - est. Ciampi
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.
Risulta pacifico in giudizio:
1°) che parte convenuta abbia installato un compressore di un proprio condizionatore d'aria sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi condominiali;
2°) che tale installazione sia avvenuta senza alcun consenso condominiale.
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute, poi, tra le parti stesse, circa l'assunto di parte convenuta secondo cui l'installazione di cui si discute sarebbe perfettamente legittima e conforme al disposto dell'art. 1102 c.c.
Ritiene questo Giudice che un tale assunto sia del tutto infondato:
risulta, infatti, evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo);
inoltre, nel citato contesto, risulta del tutto irrilevante che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condòmini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire (e quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.
Queste considerazioni, nel mentre dimostrano la completa inutilità dei richiesti accertamenti istruttori, hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in € ............................. per esborsi, € ....................... per diritti ed € ..........................per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;
accoglie
la proposta domanda e, per effetto,
condanna
la parte convenuta a rimuovere il compressore suddetto dalla facciata condominiale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, facoltizzando l'attore, successivamente, ad eseguire la rimozione, con diritto di rivalsa sul convenuto per le sopportate spese;
condanna
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € ........................ oltre accessori.
(Omissis)
Aggiunto dopo 1 :
se rumoroso
La multa scatta ogniqualvolta il rumore venga avvertito dai vicini Vietati i condizionatori rumorosi nei condomini (Cassazione 34240/2005) Rischia una multa per disturbo alla quiete chi utilizza condizionatori rumorosi in un condominio. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, precisando che l'uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ''il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa''. (19 novembre 2005) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34240/2005 (Presidente: M. Sossi; Relatore: G. Francantonio) LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE
I SEZIONE PENALE
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
Con atto di appello datato 22 luglio 2002, convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., il difensore di G. C. A. censura la sentenza del tribunale di Genova, in composizione monocratica, che ha condannato il suo assistito alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. [1], per aver recato disturbo alla quiete e al riposo della persona attraverso l’uso, anche notturno, in un impianto di condizionamento rumoroso sito presso la sua abitazione.
Con il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p. e la violazione dell’art. 199 stesso codice, con conseguente nullità della sentenza, perché sono state assunte informazioni, non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, attraverso la moglie dell’imputato ed il portiere dello stabile, circa l’asservimento dei macchinari rumorosi all’appartamento dell’imputato piuttosto che ad uffici compresi nello stesso stabile e illogicità della motivazione a proposito della valorizzazione delle informazioni rese, sullo stesso argomento, dal teste Z.; con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., perché manca la prova che l’asserito disturbo coinvolgesse un numero indeterminato di persone, prospettando anche che l’inidoneità del rumore a provocare disturbo deve essere valutata in concreto e non in astratto, con l’eventualità, stante un asserito contrasto di giurisprudenza sul punto, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di gravame, conformemente, d’altra parte, alla qualificazione data all’atto di impugnazione, indirizzato come appello alla Corte territoriale e qui pervenuto ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., è tutto di puro fatto e, quindi, inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo, sebbene astrattamente ammissibile, nei suoi contenuti ipotetici, nel giudizio di legittimità, perché incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., è palesemente infondato in concreto, perché la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla prova del fatto che il rumore era avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa, tra i quali cita i testi I. e S..
È palesemente infondata, peraltro, la tesi che vi sia stata confusione erronea tra pericolo ed evento.
L’inammissibilità conseguente del ricorso impedisce ogni valutazione sul ricorso del tempo e sull’eventuale prescrizione del reato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12 lug. 2005.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2005.
[1] Art.659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.