gianfrancodbr

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti, ringraziandovi anticipatamente per le risposte vi espongo il mio problema:
sono in procinto di acquistare un appartamento al secondo piano con esposizione sulle due facciate nord e sud del fabbricato.
nella facciata sud ho sala con accesso ad un balcone (o poggiolo alla genovese) e in quella nord due camere con finestre.
vorrei installare dei condizionatori, uno in sala con motore posizionato fuori al balcone di mia proprità in alto e un'altro per le camere (eventalmente un doppio split) con motore posizionato sotto la finestra.
come vi ho detto entrambi le esposizioni sono sulla strada principale (la strada sale da sud verso nord girando intorno al fabbricato), quindi:
1 - posso installare i motori come indicato o vado incontro a delle rogne?
2 - il condominio potrebbe farmi rimuovere i motori una volta installati?
3 - è il caso di chiedere preventivamente l'autorizzazione all'amministratore (cosa che vorrei fare)?

faccio presente che sul lato sinistro (che espone sempre sulla strada principale) qualcuno ha già installato il motore nel proprio balcone), basta questo per "autorizzarmi"?

Non vorrei entrare in condominio con la considerazione di uno che se ne freghi delle regole....anzi.

in attesa di risposte saluto tutti e vi ringrazio.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
1 verifica nel reg edilizio del tuo comune se sono stati così intelligenti da vietare l'installazione di macchine esterne anche nella zona di tuo interesse

2 vedi cosa dice il regolamento del tuo condominio, controlla se ci sono altri condizionatori e chiedi cosa hanno deciso in passato

3 mai pensato a condizionatori senza macchina esterna ? esiste la possibilità di mettere un condizionatore in modo da non deturpare il fabbricato ? magari le 2 tue macchine non sarebbero un gran chè, ma se in ogni appartamentoo lo facessore, quale sarebbe il risultato ?

l'estetica è un danno che può valutare solo un magistrato, quindi se anche ad un solo condomino non piacciono, potrà rivolgersi al giudice di pace, chiedendo che vengano rimossi
alle volte dicono si, altre volte no ....
 

gianfrancodbr

Nuovo Iscritto
ti ringrazio per la celere risposta, il regolamento del condominio credo che risalga al '600; per l'installazione dei condizionatori senza unità esterna ci avevo pensato ma me li hanno sconsigliati in molti in quanto fanno molto rumore in camera per cui la notte sarebbe difficile dormire. per quanto riguarda l'estetica sono in parte daccordo con te anche se non si può crepare dal caldo :confuso:
essendoci gia un condizionatore sull'altra facciata può darsi che non incontri difficoltà, ma volevo essere certo di agire secondo legge senza dover ricorre in qualche causa :disappunto:
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Di solito è viettao installare unità esterne alle facciate perché alterano il decoro del palazzo; se quelli che li hanno installati lo hanno fatto senza autorizzazione il condominio ne può chiedere la rimozione, se li hanno installati con autorizzazione non vedo problemi ad ottenerla anche te.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Scusate se intervengo, sono pienamente d'accordo con Roberto con le indicazioni, vorrei solo precisare che questo non è solo un mero problema se qualcuno lo ha fatto o meno, ma di codice civile che vieta l'alterazione morfologica delle facciate e, come indicato da Procicchiani, le stesse prescrizioni si trovano (o si dovrebbero trovare) nei RE (oggi Regolamento Energetico); inoltre c'è un altro problema, posizionarlo sotto la finestra (pericolo per i passanti?) e occupazione del suolo pubblico aereo.
Metterlo in alto o sotto la finestra, ma mi domando la manutenzione nessuno ci pensa (anche se potrà non entrarci nulla)?

Aggiunto dopo 6 minuti :

In ogni caso, a parte la precisazione che non vuole essere una polemica, ma un problema tecnico e di costi, posizionare qualsiasi cosa nelle facciate è vietato, anche se molti non danno peso e traslano il problema al condominio e suo amministratore.
Ps: mi scuso ma involontariamente ho dato invio al messaggio...
Buona serata.
 

idrauliCAM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Posso? Se non ho capito male si parla di balconi, quindi credo che il problema sicurezza non entri in gioco. Io da installatore termotecnico (pochi condizionatori e molto riscaldamento) posso provare a dire la mia. Io ho avuto la fortuna di aver potuto mettere l'unità esterna su un balcone lato cortile, ma credo che un balcone in muratura (se si trattasse questo del tuo caso) nasconderebbe la macchina anche sul lato strada. Il mio consiglio è di installare una unità interna canalizzata, cioè con una sola macchina in casa e delle tubazioni che portano il fresco nelle varie stanze, elimini il problema di installare più macchine sui balconi, ed in più non ti troverai in casa quegli antiestetici split che tanto fanno la felicità in estate degli utenti.
Per quanto riguarda il rumore, la tecnologia viene in nostro soccorso con macchine sempre più silenziose, lo svantaggio dei condizionatori senza unità esterne (per intenderci il tanto pubblicizzato Olimpia Splendid) sono i costi mmmmolto elevati.
 

gianfrancodbr

Nuovo Iscritto
grazie a tutti x le risposte,
rispondo a idraliCAM:
l'idea di installare il canalizzato l'ho avuta, bisogna considerare la maggiore spesa :soldi: da affrontare (e a quanto ne so non è irrisoria), io in teoria dovrei installare un motore in sala, un motore con dual split x le 2 camere adiacenti e un altro motore x l'altra camera, in totale 3 macchine e 4 split......
a questo punto ti chiedo: con il canalizzato risparmierei?:soldi: e quanto all'incirca?
grazie :stretta_di_mano:
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
i condizionatori non devono sgocciolare fuori, lo stillicidio è vietato dal codice
se non sei oltre il 3° non ti consiglio di collegarlo ai pluviali, se si intasano, ti entra l'acqua piovana in casa tramite il condizionatore

Giulio Benedetti
Pubblicato nel mese di Aprile 2006
Il condizionatore e le fughe di sostanze lesive
Il DPR 15/212006 n. 147 contenente i provvedimenti per ridurre le fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore.
Da una decina d'anni vari ricer*catori e scienziati osservano la riduzione dello strato di ozono atmosferico al di sopra della re*gioni artiche ed antartiche ed af*fermano che la conseguenza del*la diminuzione di tale protezio*ne non soltanto comporta modi*ficazioni sensibili nella flora e nella fauna di tali regioni, ma anche il concreto pericolo di au*mento di neoplasie cutanee an*che nei confronti popolazione umana dell'intero globo terre*stre.


Tale allarme non è rimasto ina*scoltato in quanto le fonti nor*mative europee e nazionali in tale materia consistono:
- nella legge 28/12/1993 n. 549, poi modificata dalla legge 16/6/1997 n. 179, recante le mi*sure a tutela dell' ozono atmosfe*rico e dell' ambiente;
- nel regolamento (CE) n. 2037 / 2000 del parlamento europeo e del Consiglio del 29/6/2000 sul*le sostanze che riducono lo stato di ozono;
- nel decreto del Ministro del*l'ambiente e della tutela del ter*ritorio del 3/10/2001 recante le misure per il recupero , riciclo , rigenerazione e la distruzione degli halon ;
- nel decreto del Ministro del*l'ambiente e della tutela del ter*ritorio del 20/9/2002 recante le misure a tutela dell' ozono atmo*sferico;
- nel DPR 15/2/2006 n. 147 (pubblicato su OU n. 85 del 11/4/2006) che disciplina (art. 1) le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate al fine di ridurre le fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stra*tosferico nelle apparecchiature di refrigerazione, di condiziona*mento dell' aria e delle pompe di calore.
Le sostanze del DPR n. 147/2006 sono quelle già com*prese nel citato regolamento n. 2037/2000 ovvero le sostanze controllate e i clorofluocarburi e le operazioni di recupero e di ri*ciclo (art. 3) controllate sono ef*fettuate solo con dispositivi con*formi alle caratteristiche e nel ri*spetto delle norme tecniche ISO 11650 e le relative operazioni di manutenzione devono essere re*gistrate nel libretto di impianto. Tutti gli impianti esistenti devo*no essere adeguati alle prescri*zioni della norma ISO 11650 entro sei mesi dall'entrata in vi*gore del predetto decreto presi*denziale.
Per controllare eventuali fughe dagli impianti sono previsti (art. 4) i seguenti controlli:
- per le apparecchiature , gli im*pianti di refrigerazione, di con*dizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate superiori ai 3 kg. i controlli, da registrarsi nel li*bretto di impianto, devono ave*re cadenza annuale qualora il contenuto di sostanze controllate oscilli tra i 3 e i 100 kg., seme*strale qualora il predetto conte*nuto di sostanze controllate su*peri i 100 kg.
Laddove nel corso del controllo si avverta un inizio di fuga la ri*cerca deve essere effettuata con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno.
La ricerca sul lato di alta pressio*ne deve essere eseguita con l'im*pianto funzionante, mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. Qualora si accerti che la perdita richieda una ricarica supe*riore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura de*vono essere riparati entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. In ogni caso il risultato dei controlli devo*no essere annotati sul libretto di impianto.
Per la delicatezza dei compiti loro assegnati è richiesta (art. 5) per il personale che effettua la manuten*zione e le verifiche dei predetti impianti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au*tonome di Trento e di Bolzano stabilite dall'art. 4 del d.lvo 28/8/1997 n. 281 . Tale fonte nor*mativa prevede che lo Stato e tali enti locali, in attuazione del prin*cipi di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di fun*zionalità , economicità ed effica*cia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato - regioni accor*di al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere attività di interesse co*mune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell' assenso del Governo e dei Presidenti delle re*gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tuttavia nota si che il DPR n. 147/2006, in quanto fonte norma*tiva di rango inferiore, non dero*ga alla disciplina stabilita dalla legge 5/3/1990 n. 46 il quale, tra l'altro, disciplina (art. 1 lettera c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme , gassoso e di qualsiasi natura e specie installati all'interno degli edifici adibiti ad uso civile e inoltre prevede (art. 2) che siano abilitati all'installa*zione , trasformazione, amplia*mento e manutenzione di tali im*pianti i soggetti abilitati e iscritti nell' albo degli installatori istitui*to presso le competenti Camere di Commercio.
Infine il decreto contiene un allega*to riportante gli estremi delle regi*strazioni delle operazioni eseguite sugli impianti e che devono essere annotate sul libretto di impianto. Proprio tale tipo di annotazioni e l'obbligo di conservare il libretto di impianto, che deve essere esibito in occasione di qualsiasi verifica, responsabilizza i possessori ed i proprietari degli impianti e costi*tuisce un ennesimo adempimento a carico anche degli amministratori condominiali per gli impianti, so*pra descritti, di uso comune. In*vero il decreto definisce (art. 2, let*tera h) operazioni di manutenzione quelle consistenti in riparazione, sostituzione del fluido refrigerante , incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica , nonché il con*trollo periodico di apparecchiature per gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti le sostanze controllate.
Giulio Benedetti

NIENTE CONDIZIONATORI SULLE FACCIATE CONDOMINIALI
TRIBUNALE DI MILANO
9.1.2004 - est. Ciampi
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.
Risulta pacifico in giudizio:
1°) che parte convenuta abbia installato un compressore di un proprio condizionatore d'aria sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi condominiali;
2°) che tale installazione sia avvenuta senza alcun consenso condominiale.
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute, poi, tra le parti stesse, circa l'assunto di parte convenuta secondo cui l'installazione di cui si discute sarebbe perfettamente legittima e conforme al disposto dell'art. 1102 c.c.
Ritiene questo Giudice che un tale assunto sia del tutto infondato:
risulta, infatti, evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo);
inoltre, nel citato contesto, risulta del tutto irrilevante che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condòmini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire (e quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.
Queste considerazioni, nel mentre dimostrano la completa inutilità dei richiesti accertamenti istruttori, hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in € ............................. per esborsi, € ....................... per diritti ed € ..........................per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;
accoglie
la proposta domanda e, per effetto,
condanna
la parte convenuta a rimuovere il compressore suddetto dalla facciata condominiale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, facoltizzando l'attore, successivamente, ad eseguire la rimozione, con diritto di rivalsa sul convenuto per le sopportate spese;
condanna
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € ........................ oltre accessori.
(Omissis)

Aggiunto dopo 1 :

se rumoroso

La multa scatta ogniqualvolta il rumore venga avvertito dai vicini Vietati i condizionatori rumorosi nei condomini (Cassazione 34240/2005) Rischia una multa per disturbo alla quiete chi utilizza condizionatori rumorosi in un condominio. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, precisando che l'uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ''il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa''. (19 novembre 2005) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34240/2005 (Presidente: M. Sossi; Relatore: G. Francantonio) LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE
I SEZIONE PENALE
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
Con atto di appello datato 22 luglio 2002, convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., il difensore di G. C. A. censura la sentenza del tribunale di Genova, in composizione monocratica, che ha condannato il suo assistito alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. [1], per aver recato disturbo alla quiete e al riposo della persona attraverso l’uso, anche notturno, in un impianto di condizionamento rumoroso sito presso la sua abitazione.
Con il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p. e la violazione dell’art. 199 stesso codice, con conseguente nullità della sentenza, perché sono state assunte informazioni, non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, attraverso la moglie dell’imputato ed il portiere dello stabile, circa l’asservimento dei macchinari rumorosi all’appartamento dell’imputato piuttosto che ad uffici compresi nello stesso stabile e illogicità della motivazione a proposito della valorizzazione delle informazioni rese, sullo stesso argomento, dal teste Z.; con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., perché manca la prova che l’asserito disturbo coinvolgesse un numero indeterminato di persone, prospettando anche che l’inidoneità del rumore a provocare disturbo deve essere valutata in concreto e non in astratto, con l’eventualità, stante un asserito contrasto di giurisprudenza sul punto, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di gravame, conformemente, d’altra parte, alla qualificazione data all’atto di impugnazione, indirizzato come appello alla Corte territoriale e qui pervenuto ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., è tutto di puro fatto e, quindi, inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo, sebbene astrattamente ammissibile, nei suoi contenuti ipotetici, nel giudizio di legittimità, perché incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., è palesemente infondato in concreto, perché la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla prova del fatto che il rumore era avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa, tra i quali cita i testi I. e S..
È palesemente infondata, peraltro, la tesi che vi sia stata confusione erronea tra pericolo ed evento.
L’inammissibilità conseguente del ricorso impedisce ogni valutazione sul ricorso del tempo e sull’eventuale prescrizione del reato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12 lug. 2005.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2005.
[1] Art.659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
 

idrauliCAM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Parlare di risparmio sul canalizzato non è il caso, ormai trovi condizionatori di marca anche a € 300 in monosplit e in classe A, il canalizzato arriva tranquillamente a € 1500-2000, in più c'è da fare i plenum e portare le tubazioni nelle varie stanze, e poi c'è da fare il controsoffitto. Per me è la soluzione più pulita e ordinata, considera poi che devi scaricare solo la condensa di una macchina e non di tre. Capisco che i costi sono un fattore determinante ma io ti consiglio cosa farei io nelle tue condizioni.
Ciao
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto