La risposta è negativa: il comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n°23/2011, con il quale sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione, parla di “unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo” e la circolare n°26/E/2011 (par. 1.2, pag. 6) ribadisce il concetto, precisando che la cedolare può essere applicata solo in presenza di immobili abitativi locati ad uso abitativo. Essa, pertanto, non trova applicazione nel caso di specie: immobile accatastato come abitativo (A/7) e locato con contratto ad uso diverso dall’abitativo (contratto 6+6).
Viceversa, se l’associazione in questione è un ente privato non commerciale senza scopi di lucro e il fabbricato è destinato ad uso abitativo e concesso in locazione per finalità abitative (con tipologie contrattuali previste per l’abitativo: 4+4, 3+2 ecc.), l’opzione per il regime della cedolare secca è praticabile. Infatti, come puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare citata (par. 1.2, pag. 7), la facoltà dell’opzione può essere esercitata quando il contratto di locazione è concluso con un soggetto che non opera nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, purchè risulti in contratto la destinazione dell’immobile ad uso abitativo, in conformità alle proprie finalità.