attenzione alla scadenza dei compromessi..
cit.
Codice civile
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO PRIMO. Della trascrizione - Capo primo - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. (1)
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. (2)
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) "; al capoverso 4, la parola: "fabbricati" è sostituita dalla seguente: "edifici" e le parole da: "ai soli effetti" sino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'interno costruendo edificio espressa in millesimi. (1)
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. (1)
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura. (3)
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 3 D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla L. 28 .02.1997, n. 30. Si riporta, di seguito, il testo originario:
"1. I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
5. La trascrizione ed ogni altra formalità ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalità esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate, nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti".
(2) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 3 D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla L. 28.02.1997, n. 30; la virgola dopo la parola: "definitivo" e stata soppressa ed e stata inserita dopo le parole: "comma 1", le parole: "stipulato in" sono state sostituite dalle seguenti: "o di altro atto che sostituisca comunque".
(3) Il presente comma è stato così dall' art. 3 D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla L. 28.02. 1997, n. 30; dopo le parole: "singole unita" è stata inserita una virgola e prima della parola: "completata" sono state inserite le seguenti: "sia stata".