Sarebbe interessante vedere, se il preliminare privo della possibilita' di cessione ( che e' ben diverso che persone da nominare ), e sopratutto se il prezzo e' diverso da quanto pattuito nel preliminare registrato.
Rimane comunque il fatto che è noto come ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive possa sostituire a sé un terzo,
se le prestazioni non sono state eseguite e purché “l’altra parte vi consenta” (art. 1406 c.c.).
Attraverso il consenso preventivo alla cessione, ammesso dall’art. 1407 c.c., è
possibile dare immediata efficacia alla comunicazione della sostituzione, con
uno schema che pare ripetere quello della dichiarazione di nomina a seguito di riserva contenuta nel preliminare.
La profonda distinzione tra preliminare per persona da nominare e preliminare con autorizzazione preventiva alla cessione si individua, però, proprio negli effetti, da una parte, della dichiarazione di nomina e, dall’altra, della cessione del contratto al terzo.
Nel primo caso, infatti, il terzo subentra quale parte sostanziale del rapporto
con effetto ex tunc, estromettendo totalmente lo stipulante; nella cessione del contratto,invece, la sostituzione avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc. In questa seconda ipotesi la complessiva operazione economica è frazionata giuridicamente in due momenti, cui corrispondono diverse parti del contratto.
NDR Evitiamo di dire caxate