L’art. 3 della Legge 09/12/1998, n. 431 sulle locazioni ad uso abitativo dispone che il locatore al termine dei primi quattro anni per i contratti a canone libero (4+4) o al termine dei primi tre anni, per i contratti a canone concordato (3+2), possa avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per una serie di motivi tassativi, tra cui: “quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
Il diritto di prelazione non opera se la vendita avviene mentre il contratto di locazione è in corso (non alla prima scadenza) oppure se l’immobile in questione è di proprietà di più soggetti e fa parte di una comunione ereditaria. Inoltre, non sussiste se il proprietario intende vendere al coniuge oppure ai suoi parenti entro il secondo grado, e nemmeno nell’ipotesi di atti di trasferimento diversi dalla vendita o allorché l’immobile costituisca oggetto di conferimento apportato in una società, o, ancora, se il proprietario intenda alienare l’intero edificio in cui l’unità locata sia parte integrante.