Si tratta di modifiche apportate al Dlgs 122 del 2005.
Ve le sintetizzo di seguito.
1) Fideiussione a garanzia degli acconti
Vengono esclusi trai soggetti abilitati al rilascio delle fideiussioni i confidi.
D'ora in avanti le Fideiussioni a garanzia dell'acquisto di nuove costruzioni potranno essere rilasciate solo da Banche ed Assicurazione su una traccia che non sarà più discrezionale ma verrà formulata per decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma.
La fideiussione potrà essere escussa anche se il costruttore non dia al notaio entro il rogito copia della polizza decennale. Detta polizza non potrà avere contenuti "personalizzati" ma verrà fornito un modello per Decreto Ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma.
2) Nullità relativa degli atti di trasferimento privi di polizza postuma decennale.
Si tratta di una nullità di tipo relativo che potrà essere fatta valere solo dall'acquirente.
3) I contratti preliminari di acquisto relativi a nuove costruzioni
Non solo i preliminari ma tutti i contratti il cui contenuto "sia comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà" dovranno essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Questo, da una prima analisi, starebbe a significare che non avranno alcun valore formale le proposte d'acquisto ed altri contratti quali, ad esempio, quello di opzione, stipulati presso le agenzie immobiliari o negli studi dei costruttori. Con ogni probabilità, perciò, il testo delle proposte d'acquisto per le nuove costruzioni dovrà essere modificato in modo tale che la proposta non divenga vincolante e non costituisca contratto preliminare di acquisto. Avrà valore di lettera d'intenti e sarà regolata dagli obblighi di buona fede che riguardano la responsabilità pre-contrattuale.
Non esistono sanzioni per la disapplicazione della norma ma il termine utilizzato dal legislatore ("devono") implica necessariamente il riferimento ad una norma imperativa il cui mancato rispetto determinerebbe, secondo le prime analisi, la nullità dell'atto assoluta ed insanabile.
La norma entrerà in vigore il 16 marzo e rigurderà quindi le nuove costruzioni la cui RICHIESTA del permesso di costruire sia stata presentata in comune dopo detta scadenza.
La nullità c'era anche prima, se il costruttore non consegnava la fideiussione.
E' vero Rosa. Ma mentre la nullità per il mancato rilascio della fideiussione era una nullità "relativa" che avrebbe potuto far valere il solo "acquirente". In questo caso si parla di nullità assoluta ed insanabile.
In via transitoria nelle more dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
Questa parte dell'articolo la trovo piuttosto lacunosa. In quanto la norma stabilisce sì che in assenza di un modello ministeriale, ci si debba affidare ad una formulazione "personalizzata" ma viene altresì stabilito che detta formulazione debba comunque attenersi alle disposizioni normate. Quindi la "formula" è determinata dalle parti ma il "contenuto" è determinato dalla legge.