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per rispondere ad Umberto... la ratio della sentenza pronunciata dalla Cassazione è sostanzialmente perchè, secondo legge un contratto che rimanda ad una altro contratto è nullo ... il contratto è uno... e tale deve essere per tutta la sua durata , ed il discorso della proposta che diventa contratto è un discorso di forma... senza citare tutti gli articoli di legge che più volte abbiamo riportato, l'iter ( chiamiamolo così ) del negozio giuridico della compravendita di immobili, prevede tre fasi :
1° definizione della trattativa
2° compromesso
3° rogito notarile per il trasferimento della proprietà
la fase della trattativa è quella fase ben nota nella quale si decidono tempi, modi, e modalità dell'acquisto... nel compromesso abbiamo l'ufficializzazione di questi accordi , mediante la sottoscrizione di una scrittura privata nella quale dobbiamo per legge rispettare la stessa forma ( cioè scritta ) del rogito notarile e che sancisce obblighi ben precisi in capo agli attori, in ultimo abbiamo il travaso del compromesso nel rogito notarile.
Il nodo , che a volte induce in errore, non è che la proposta è per definizione un compromesso... ma che se la proposta è redatta per forma e contenuto come un compromesso ... allora lo diventa e pertanto rimandare in quella sede ad un ulteriore scrittura privata, incorre nella nullità del negozio giuridico, ma se la proposta ( PdA o lettera d'intenti che dir si voglia ) non riveste tali caratteristiche ... allora non avendo titolo di scrittura privata impegnativa deve rimandare ad un atto privato che abbia titolo di obbligazione... faccio un esempio :
- Proposta semplice : io xxxx ho visitato il tuo immobile l'ho trovato di mio interesse è vorrei acquistarlo al prezzo di € xxxxxx , questa deve obbligatoriamente rimandare ad una scrittura privata di definizione del negozio .
- Proposta che diventa compromesso :Il sig. xxxxx , il giorno xx/xx/xxxx ha visitato l'immobile di proprietà di xxxxxxx sito in via xxxxxx, riportato al catasto con ( tutti i dati catastali ) propone di acquistarlo alla cifra di € xxxx , con queste modalità ( le modalità , contanti , mutuo, ecc.ecc. ) data del rogito , clausole sospensive ( mutuo, regolarità tecnica, urbanistica, ecc.ecc. ) e cosi via , firma accettazione ed tutto il resto ... allora questa proposta che all'inizio è unilaterale nel momento in cui viene accettata, trasmessa e portata a conoscenza, diventa un compromesso e pertanto non può rimandare ad un altro compromesso pena nullità.
Eventuali pagamenti successivi o integrazioni alla proposta devono essere allegati alla proposta / compromesso originale a meno che non comportino modifiche sostanziali al compromesso originario , in questo caso ( e solo in questo ) si deve procedere ad una nuova scrittura privata ( compromesso ) che annulla la e sostituisce la precedente. A mio avviso ogni altro iter incorre nella nullità... ricordiamo che varie sentenze hanno annullato le proposte semplici proprio perchè la giurisprudenza non le ritiene vincolanti per la forma in cui sono state redatte ( non riportavano i dati identificativi dei proprietari, le modalità, le forme di pagamento , le clausole , e niente altro ) . Fabrizio
 

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