Riporto a supporto : ( Purtroppo ) - Cons. di Stato, Sez V, 7 aprile 2009, n. 2145, a norma della quale l'atto di natura negoziale, è di competenza notarile ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può essere ritenuta idonea l'autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati e, ancora, T.A.R. Sardegna, 4 maggio 2004, n. 546 che stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni presentate dai partecipanti ad una gara, in quanto atto presentato ad un organo della p.a., può essere redatta sia dal notaio che da un funzionario competente, il quale ultimo, invece, non può autenticare atti di natura negoziale relativi a rapporti tra soggetti diversi dall'amministrazione e ciò neppure se la produzione di tali atti sia richiesta dall'amministrazione stessa ai fini dell'instaurazione di un procedimento o dell'ammissione ad un procedimento degli interessati.