Se si da dell'ingenuo a chi firma un foglio in bianco , sia pure esso di visita, non c'è il gusto di fare la ramanzina o altro ma ci sono dei motivi seri di carattere anche legale, al di sopra di quella firma , ci si potrebbe scrivere qualsiasi cosa, anche che riconosci all'Agenzia a titolo di rimborso spese la somma di € xxxxx ed a nulla varrebbe in sede giudiziaria la giustificazione : ho firmato un foglio in bianco e non lo sapevo ; il giudice oltre a condannarti al pagamento del dovuto , ti proporrebbe per l'interdizione, una volta firmato un documento per disconoscerlo non è così facile. Il fatto che ti vengano proposti fogli di visita in bianco, perchè cosi fan tutti ( a me non risulta però ) , non è assolutamente una giustificazione valida, è nel diritto dell' Agenzia chiedere una controprova a tutela del lavoro svolto ma... è ancor più un diritto/dovere del cliente leggere e/o pretendere che il foglio sia compilato in maniera chiara e attinente alla realtà dei fatti, prima di firmare.
Nessuno pretende il " droit du seigneur " ( il diritto del Signore ) su tutto quello che si trova nel raggio di 1 Km dall'immobile che hai visto, però se sei venuto a conoscenza delle informazioni ( piantine, costruttore, modalità ed altro ) e dell'esistenza di quel cantiere tramite l'Agente Immobiliare , forse qualche diritto lo matura l' Agenti Immobiliari
Cito ad esempio
" Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti“ (Cass. civ., Sez. III, 20/12/2005, n. 28231).
Infine ... La parola... l'onore.... la stretta di mano...
... belle cose molto romantiche, sapessi quante fregature ho avuto per avere rispettato e creduto alla parola data ( se il mio conto in banca potesse parlare) e ti posso garantire che oggi la gente si rimangia e non rispetta, non la parola ... ma la firma, il contratto, il pattuito e sottoscritto e personalmente non vedo questo come un segno di imbarbarimento, ma solo di totale menefreghismo nei confronti degli altri a vantaggio di se stessi.